Pena accessoria illegale rilevabile d’ufficio anche con ricorso inammissibile (Cass. pen. Sez. I n. 12230 del 27.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’illegalità della pena accessoria è rilevabile d’ufficio dal giudice di legittimità anche quando il ricorso per cassazione sia inammissibile, poiché la legalità della sanzione penale non è disponibile dalle parti e il vizio incide su un profilo di ordine pubblico. Ai fini della determinazione delle pene accessorie non rileva la pena complessiva risultante dall’aumento per continuazione, dovendosi assumere come riferimento la pena principale irrogata per il reato ritenuto più grave. Ne consegue che, ove quella pena sia inferiore alla soglia legale, l’applicazione dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell’interdizione legale è priva di base normativa e va eliminata. A fronte di effetti favorevoli conseguiti nel giudizio di legittimità, la declaratoria di inammissibilità non comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali né all’applicazione di sanzioni pecuniarie.
Il Fatto
Il giudice dell’esecuzione, provvedendo ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., riconosceva la continuazione tra i reati per i quali il condannato aveva riportato due condanne divenute irrevocabili nel 2021, rideterminando la pena principale ai sensi dell’art. 81 cod. pen. Contestualmente applicava le pene accessorie dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell’interdizione legale durante l’espiazione. La richiesta di estensione della continuazione a un terzo titolo esecutivo, risalente al 2017, veniva invece rigettata.
Il condannato proponeva ricorso per cassazione, censurando la mancanza di motivazione sulla rideterminazione della pena principale. Assumeva che fosse stato disposto un unico aumento per il reato più grave senza spiegare la riferibilità dell’aumento ai diversi reati satellite.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Il giudice dell’esecuzione aveva accolto la richiesta solo per due delle sentenze indicate dalla difesa, rigettandola quanto alla terza. La difesa, invece, muove censure fondate sul presupposto erroneo che la continuazione fosse stata riconosciuta anche per il terzo titolo, con la conseguenza che le doglianze risultano aspecifiche perché non rapportate all’effettivo contenuto del provvedimento, oltre che manifestamente infondate.
La Corte non si arresta tuttavia alla declaratoria di inammissibilità. Rileva che il giudice dell’esecuzione, a fronte della precedente irrogazione della sola interdizione temporanea dai pubblici uffici, aveva applicato sia l’interdizione legale, sia quella perpetua dai pubblici uffici, in assenza delle rispettive basi legali. Tali pene non sono consentite nel caso di specie, poiché la pena principale cui rapportarsi resta quella inferiore a cinque anni di reclusione già irrogata per il reato più grave, e non quella complessiva scaturente dall’aumento per continuazione.
Sul punto la Corte richiama il proprio orientamento, espresso tra le altre da Sez. I n. 8126 del 2017, a conferma della regola secondo cui le pene accessorie si commisurano alla pena del reato più grave e non al cumulo conseguente alla continuazione.
La Corte afferma quindi il principio processuale decisivo: l’illegalità della pena accessoria è rilevabile d’ufficio in cassazione anche quando il ricorso sia inammissibile, come statuito da Sez. IV n. 30040 del 2024. Dispone pertanto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza limitatamente alle due pene accessorie, con contestuale eliminazione delle stesse.
Da ultimo, la Corte esclude la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di somme a titolo di sanzione: gli effetti favorevoli intervenuti nel giudizio di legittimità, a fronte di una decisione errata e relativa a una pena accessoria illegale, impediscono di far derivare dalla inammissibilità le conseguenze economiche ordinarie.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.