Inammissibile il ricorso sul concorso nel porto d’arma da guerra (Cass. pen. Sez. I n. 12228 del 27.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza che applica una misura cautelare personale è inammissibile quando proponga censure meramente assertive, non misurandosi con le argomentazioni del giudice del riesame. In tema di gravi indizi di colpevolezza, la concorrenza nel porto illegale di arma da guerra può essere desunta da elementi fattuali convergenti — la visibilità dell’arma, il numero delle munizioni, la collocazione del borsone e la condotta di guida — senza che rilevi l’integrale sovrapposizione con la condotta di detenzione. Analogamente, le doglianze sulle esigenze cautelari sono inammissibili ove non si confrontino con la motivazione sulla tipologia dei precedenti e sulle modalità del fatto.
Il Fatto
Il ricorrente è stato sottoposto alla custodia cautelare in carcere per i delitti di detenzione e porto illegale di arma da guerra, commessi in concorso con altri due soggetti. L’arresto in flagranza era intervenuto dopo che l’autovettura con a bordo i tre era stata fermata: sul posto venivano rinvenuti un fucile d’assalto, numerose munizioni e un’ascia in legno.
Investito della richiesta di riesame, il tribunale della libertà escludeva i gravi indizi limitatamente alla detenzione illegale dell’arma e confermava nel resto l’ordinanza applicativa. Avverso tale decisione il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo vizi della motivazione sui gravi indizi e sulle esigenze cautelari.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte esamina congiuntamente le censure relative ai gravi indizi di colpevolezza. Il ricorrente sosteneva di essere stato presente in auto per mero passaggio, essendo claudicante, e di essere rimasto estraneo all’iniziativa delittuosa altrui, valorizzando un’annotazione di polizia integrativa. La Corte rileva che tale ricostruzione è meramente assertiva e non si misura con la motivazione del tribunale.
Il giudice del riesame aveva preso in considerazione sia le dichiarazioni del coindagato sia l’annotazione di polizia, ritenendo la sussistenza del concorso nel porto, ma non nella detenzione, dell’arma. La Corte richiama gli elementi fattuali posti a fondamento di tale conclusione: il veicolo visto sfrecciare a forte velocità; l’arma da guerra sulle gambe di uno dei soggetti, perfettamente visibile; l’elevato numero di munizioni; il borsone, contenente anche munizioni e un’ascia, riposto a portata di mano nel sedile posteriore ove si trovava il ricorrente.
Assume rilievo, inoltre, il rinvenimento presso l’abitazione del ricorrente di parti di altre armi clandestine. Su questa base la Corte esclude la tesi della casuale presenza in auto e dell’estraneità all’iniziativa delittuosa sottesa al porto dell’arma. Le censure sono pertanto dichiarate inammissibili in quanto aspecifiche, meramente rivalutative e, comunque, manifestamente infondate.
Analoga conclusione vale per le doglianze sulle esigenze cautelari. Il ricorrente lamentava che, esclusa la detenzione, la capacità a delinquere andasse valutata con minor rigore, valorizzando il proprio inserimento sociale e lavorativo. La Corte osserva che si tratta di affermazioni generiche e discorsive, che non si confrontano con le articolate spiegazioni del provvedimento, fondate sulla tipologia dei gravi precedenti e sulle concrete modalità del fatto, ivi compresa l’esclusione dell’adeguatezza degli arresti domiciliari.
Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende, tenuto conto dei profili di colpa.
Nota della Redazione
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