Inammissibile il ricorso che reitera i motivi già disattesi in appello (Cass. pen. Sez. VII n. 26959 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si risolva nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dal giudice di merito, omettendo di assolvere la funzione di critica argomentata della sentenza impugnata. Quando la motivazione del giudice di appello sia congrua, logica e conforme ai principi di diritto in materia, il sindacato di legittimità non può tradursi in una rivalutazione del merito né nella riproposizione delle stesse doglianze. La qualificazione giuridica del fatto e la valutazione dell’elemento soggettivo restano coperte da adeguata motivazione. Il deposito della memoria difensiva oltre il termine di quindici giorni previsto dall’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. impedisce la liquidazione delle spese in favore delle parti civili.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 21.05.2025, aveva confermato la decisione emessa all’esito di giudizio abbreviato dal Tribunale di Ravenna, che aveva affermato la penale responsabilità di un imputato per due delitti di rapina impropria aggravata, commessi in data 13 luglio 2023.
Avverso la sentenza di appello il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la mancata riqualificazione della condotta come violazione dell’art. 393 cod. pen., l’errata qualificazione giuridica del fatto e la mancata valutazione della scriminante di cui all’art. 51 cod. pen. o, in subordine, dell’art. 47 cod. pen. anche nella forma putativa, oltre all’omessa valutazione dell’elemento soggettivo.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ha esaminato congiuntamente i motivi, stante il loro intrinseco collegamento, rilevando che essi contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità e la corretta qualificazione giuridica del fatto.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché fondato su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito. I motivi, privi di specificità, risultano soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata.
La Corte ha inoltre rilevato che il giudice di appello, con motivazione congrua, logica e rispondente ai principi di diritto in materia, ha spiegato le ragioni per le quali non era possibile la riqualificazione della condotta come violazione dell’art. 393 cod. pen., risultando la qualificazione come rapina del tutto corretta.
Quanto alla scriminante di cui all’art. 51 cod. pen. e alla condizione di cui all’art. 47 cod. pen., la Corte ha ritenuto di palese evidenza la loro insussistenza, sulla base delle ragioni illustrate dai giudici di merito. La decisione impugnata involge anche l’elemento soggettivo del reato, di fatto valutato nel momento in cui la condotta è stata qualificata come violazione dell’art. 628 cod. pen.
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha infine rigettato la richiesta di liquidazione delle spese delle parti civili, poiché la memoria difensiva è pervenuta oltre il termine di quindici giorni di cui all’art. 611, comma 1, prima parte, cod. proc. pen., non trattandosi di memoria di replica ma di memoria contenente mere controdeduzioni rispetto agli argomenti dei motivi di ricorso.
Nota della Redazione
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