Principi di diritto (Massima) La partecipazione ad un’associazione di tipo mafioso richiede un contributo concreto, stabile e funzionale al perseguimento degli scopi del sodalizio. In sede cautelare, la stabilità del contributo non deve essere desunta dalla mera durata cronologica delle conversazioni intercettate, ma può risultare dalla qualità delle conoscenze manifestate, dalla disponibilità di risorse comuni e dalla concreta funzionalità delle condotte rispetto alla continuità operativa del sodalizio. La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale dell’art. 274 cod. proc. pen.; il cosiddetto “tempo silente” non costituisce prova autonoma dell’irreversibile allontanamento dal sodalizio, potendo assumere rilievo solo in via residuale, unitamente ad elementi obiettivi e concreti indicativi del recesso dall’associazione, della rescissione del vincolo o dell’esaurimento dell’attività associativa. Per il delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990, l’affievolimento delle esigenze cautelari deve risultare da specifici elementi di fatto idonei a dimostrare lo scioglimento del gruppo ovvero il recesso individuale e il ravvedimento del soggetto sottoposto alla misura.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli applicava la misura della custodia cautelare in carcere a due indagate, ritenute gravemente indiziate del reato di partecipazione ad un’associazione di tipo camorristico operante nelle zone di Scampia, quale articolazione territoriale di un più ampio clan; per una di esse, il provvedimento cautelare riguardava anche l’ipotesi di partecipazione ad un’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Il Tribunale del riesame, investito delle istanze ex art. 309 cod. proc. pen., confermava integralmente l’ordinanza genetica, valorizzando una serie di conversazioni intercettate da cui emergeva, per entrambe le indagate, un ruolo di gestione della cassa comune del sodalizio e delle somme destinate alle mesate dei detenuti. Avverso l’ordinanza del Tribunale della libertà, le indagate proponevano ricorso per cassazione, deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente delineato i limiti del sindacato di legittimità in materia di misure cautelari, ricordando che il controllo sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può tradursi in una nuova ricostruzione dei fatti né in una sostituzione dell’apprezzamento del giudice di merito. In particolare, ha ribadito che l’interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate costituisce questione di fatto, rimessa al giudice di merito e sottratta al sindacato di legittimità se sorretta da motivazione conforme ai canoni della logica. Ha inoltre precisato che, nella fase cautelare, gli indizi non devono essere valutati secondo i criteri di cui all’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., essendo sufficiente un giudizio di qualificata probabilità.
Quanto al ricorso della prima indagata, la Corte ha ritenuto infondata la doglianza incentrata sulla presunta valorizzazione del mero dato parentale. Il Tribunale del riesame aveva, al contrario, proceduto ad una lettura complessiva delle intercettazioni, evidenziando la capacità di gestione autonoma della cassa del clan, la dimestichezza con le regole interne di distribuzione delle utilità e la consapevolezza della destinazione delle somme anche alle piazze di spaccio. La ridotta estensione temporale delle captazioni, secondo la Corte, non elide la portata indiziaria del contenuto, poiché la stabilità del contributo può essere desunta dalla qualità delle conoscenze manifestate e dalla concreta funzionalità delle condotte rispetto alla continuità operativa del sodalizio.
In relazione alle esigenze cautelari, la Corte ha richiamato il regime presuntivo di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., precisando che la presunzione può essere superata solo con la prova del recesso dell’indagato dall’associazione o dell’esaurimento dell’attività associativa. Il “tempo silente” non può, da solo, costituire prova dell’irreversibile allontanamento dal sodalizio, potendo essere valutato solo in via residuale quale uno dei possibili elementi indicativi dell’assenza di esigenze cautelari. La difesa, nella specie, non aveva addotto elementi positivi, obiettivi e concreti ulteriori rispetto al decorso del tempo.
Con riferimento alla seconda indagata, la Corte ha ritenuto non manifestamente illogica la motivazione del Tribunale che, in modo unitario, aveva valorizzato la disponibilità di denaro e telefoni dedicati, la conoscenza della loro funzione illecita e la capacità di interloquire sugli assetti gestionali del sodalizio. La volontà di disfarsi dei beni è stata interpretata come indice della consapevolezza della propria intraneità alle dinamiche del clan, non già come elemento liberatorio. Quanto alla contestazione di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990, la Corte ha ritenuto che il richiamo alla conversazione n. 166 del 29 marzo 2020 non fosse isolato, ma coerente con il complessivo quadro indiziario, essendo stato logicamente apprezzato quale indice della piena consapevolezza della gestione di casse alimentate anche dal narcotraffico. La verifica del contributo causalmente rilevante, nella fase cautelare, deve essere compiuta secondo il criterio della qualificata probabilità e non nei termini di certezza propri del giudizio di merito.
La Corte ha, infine, ritenuto manifestamente infondati i motivi relativi alle esigenze cautelari per entrambe le ricorrenti, ribadendo la natura speciale e prevalente della presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e l’insufficienza del mero decorso del tempo a superarla in assenza di elementi positivi. Ha, pertanto, rigettato i ricorsi, condannando le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e disponendo la trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario competente.
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