Rigetto del ricorso: proroga del 41-bis e motivazione non apparente (Cass. pen. Sez. I n. 6054 del 13.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di proroga del regime detentivo differenziato di cui all’art. 41-bis ord. pen., il ricorso per cassazione è ammesso per la sola violazione di legge, ma il controllo di legittimità si estende alla mancanza di motivazione, ravvisabile quando questa risulti priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto da essere meramente apparente. Il giudice di legittimità non rivaluta il merito delle valutazioni compiute dal Tribunale di sorveglianza. Ai fini della proroga, la sussistenza dei collegamenti con l’associazione criminale non deve essere dimostrata in termini di certezza: è sufficiente che possa essere ritenuta ragionevolmente probabile sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti.

Il Fatto

Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con ordinanza del 3 maggio 2024, aveva rigettato il reclamo proposto da un detenuto avverso il decreto con cui il Ministro della Giustizia aveva prorogato, nei suoi confronti, il regime detentivo differenziato ex art. 41-bis ord. pen.

Avverso tale ordinanza il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e l’erronea applicazione della norma penitenziaria, nonché il vizio di motivazione. La difesa lamentava che il Tribunale non avesse dato corso alle acquisizioni probatorie richieste e avesse fondato la proroga su elementi generici, senza un’effettiva attualizzazione dei sintomi di pericolosità.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dall’art. 41-bis, comma 2-bis, ord. pen., che consente la proroga quando risulti che la capacità di mantenere collegamenti con l’associazione criminale non è venuta meno. Il perimetro del sindacato è però segnato dal comma 2-sexies, che ammette il ricorso per la sola violazione di legge.

Secondo la Corte, tale limitazione non restringe il controllo alla sola inosservanza di disposizioni sostanziali e processuali: in essa rientra la mancanza di motivazione. Vi si riconducono i casi in cui la motivazione sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, fino a risultare meramente apparente, o quando le linee argomentative siano scoordinate e carenti dei passaggi logici necessari. Il riferimento è alle Sezioni Unite n. 25080 del 28 maggio 2003.

Nel caso concreto, il Tribunale di sorveglianza ha compiuto la verifica della permanenza dei dati indicativi della capacità di collegamento con la criminalità organizzata, richiamando le sentenze di condanna definitive, il ruolo di vertice nel sodalizio, le recenti operazioni di polizia e la persistente capacità di infiltrazione mafiosa negli enti locali, oltre all’assenza di elementi di dissociazione.

Non è apparsa illogica l’osservazione per cui le acquisizioni probatorie richieste dalla difesa non avrebbero spostato la decisione: le ordinanze e le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia si inseriscono nel quadro informativo del decreto e vanno valutate sinergicamente, non come singoli elementi. Il decreto ministeriale, inoltre, non è motivato per relationem, né in modo stereotipo.

La Corte ha infine precisato che, ai fini della proroga, la sussistenza dei collegamenti con l’associazione criminale non deve essere provata in termini di certezza: è sufficiente che essa possa essere ragionevolmente ritenuta probabile in base ai dati acquisiti. Le censure, solo formalmente riferite a violazioni di legge, riguardavano in realtà profili di merito non proponibili in sede di legittimità. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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