Inammissibile il ricorso aspecifico su tenuità del fatto e attenuanti generiche (Cass. pen. Sez. VII n. 21834 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per aspecificità e reiterazione, il ricorso per cassazione che riproponga censure identiche a quelle già dedotte in appello, senza specifica critica delle argomentazioni del giudice di merito. Ai fini del diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, i precedenti penali assumono valenza ostativa quando l’imputato abbia commesso più reati della stessa indole. Il diniego delle attenuanti generiche è sorretto da motivazione adeguata quando il giudice faccia riferimento, tra i parametri dell’art. 133 cod. pen., a quelli ritenuti decisivi.
Il Fatto
La Corte d’appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza di condanna del GIP del Tribunale di Livorno, rideterminava la pena e confermava nel resto. L’imputato proponeva ricorso per cassazione deducendo l’inosservanza dell’art. 131-bis cod. pen. e il correlato vizio di motivazione in punto di esclusione della particolare tenuità del fatto, nonché l’inosservanza degli artt. 132 e 133 cod. pen. in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La questione giunge davanti alla Corte di legittimità perché il ricorrente ripropone, in sede di legittimità, i medesimi profili di censura già sottoposti al giudice d’appello.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che il ricorso è articolato per motivi non consentiti in sede di legittimità, perché aspecifico e reiterativo di identici profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici. Le censure non sono scandite da specifica critica delle motivazioni poste a base della sentenza impugnata.
Quanto al primo motivo, concernente l’esclusione della particolare tenuità del fatto, la Corte osserva che la relativa motivazione deve tener conto dei parametri normativi dell’art. 131-bis cod. pen., inerenti alla gravità del fatto e al grado di colpevolezza. I precedenti penali assumono valenza ostativa ove l’imputato risulti dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, oppure abbia commesso più reati della stessa indole, come nella specie, richiamando Sez. 6 n. 605 del 2019 e Sez. 5 n. 15658 del 2019. Ne deriva che il motivo, oltreché generico, è anche manifestamente infondato.
Il secondo motivo, sul diniego delle attenuanti generiche, è del pari reiterativo di identico motivo d’appello già disatteso, meramente contestativo e comunque manifestamente infondato, perché inerente ad asseriti difetto, contraddittorietà o illogicità della motivazione non emergenti dal testo del provvedimento impugnato. Il giudice d’appello ha dato adeguato conto dell’esercizio del potere discrezionale nella determinazione della pena e nel diniego delle generiche, con motivazione fondata sui precedenti penali e sull’assenza di elementi favorevoli, esaustiva, logica e coerente, quindi non sindacabile in sede di legittimità, richiamando Sezioni Unite n. 12602 del 2016 e Sez. 3 n. 36341 del 2025.
La Corte ribadisce il principio secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, ma è sufficiente che faccia riferimento, tra i parametri di cui all’art. 133 cod. pen., a quelli ritenuti decisivi, richiamando Sezioni Unite n. 5519 del 1979 e Sez. 5 n. 43952 del 2017.
Il ricorso, venendo meno la funzione della critica argomentata del provvedimento, è dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che richiama l’art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 131-bis c.p. – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
- Art. 132 c.p. – Potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena
- Art. 133 c.p. – Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena
- Art. 581 c.p.p. – Forma dell'impugnazione
- Art. 591 c.p.p. – Inammissibilità dell'impugnazione