Domanda di penale per il ritardo desumibile dalla narrativa dell’atto di citazione (Cass. civ. Sez. II n. 16032 del 10.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della penale per il ritardo non presuppone una domanda di condanna formulata con specifica ed autonoma conclusione, quando la relativa pretesa sia stata adeguatamente sviluppata nella parte espositiva dell’atto introduttivo: eventuali omissioni o mancate specificazioni nelle conclusioni non comportano che le domande ritualmente proposte nella narrativa debbano intendersi non proposte. L’art. 1383 cod. civ. vieta il cumulo tra la domanda di adempimento della prestazione principale e quella diretta a ottenere la penale per l’inadempimento, ma non preclude il cumulo tra penale per il ritardo e prestazione risarcitoria per l’inadempimento. In tale ipotesi, nella liquidazione del risarcimento occorre tenere conto dell’entità del danno ascrivibile al ritardo già autonomamente considerato nella determinazione della penale, al fine di evitare un ingiusto sacrificio del debitore. Chi censura in cassazione l’interpretazione della domanda compiuta dal giudice di merito deve indicare i canoni ermeneutici violati, non limitarsi a richiamare il principio della necessità di una domanda specifica.

Il Fatto

Il proprietario di un terreno conveniva in giudizio una società di costruzioni deducendo di averle trasferito un’area con l’impegno, da parte della società, di realizzare alcune unità immobiliari entro due anni, con previsione di una penale per ogni giorno di ritardo. L’attore lamentava la mancata e tardiva esecuzione delle opere e chiedeva la conferma del provvedimento cautelare già ottenuto, l’accertamento del proprio diritto di proprietà e dell’inadempimento, oltre alla condanna al risarcimento. La società resisteva e proponeva domanda riconvenzionale per il corrispettivo e per i danni subiti.

Il Tribunale accoglieva in parte la domanda attorea e rigettava la riconvenzionale. La società proponeva appello principale e l’attore appello incidentale, dolendosi del mancato riconoscimento della penale. La Corte d’appello rigettava l’appello principale e accoglieva in parte quello incidentale, liquidando una somma a titolo risarcitorio correlata al ritardo. La società ricorreva allora per cassazione.

La Motivazione della Corte

L’unico motivo lamentava la violazione degli artt. 1382 e 1383 cod. civ., sostenendo che la Corte territoriale avesse riconosciuto l’importo riferito alla penale in assenza di una domanda giudiziale di pagamento, ritenendola contenuta nella richiesta risarcitoria. Secondo la ricorrente sarebbe stata necessaria una domanda espressa e autonoma di condanna al pagamento della penale per il ritardo.

La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile, perché non attinge il contenuto della statuizione impugnata. La sentenza di appello non aveva affatto ritenuto la domanda di penale compresa in quella risarcitoria: aveva invece accertato che l’attore aveva formulato nell’atto di citazione sia la domanda di risarcimento dei danni sia quella di pagamento della penale per il ritardo. Il giudice di merito ha rilevato che la pretesa fondata sulla clausola penale era stata sviluppata nella narrativa dell’atto, mentre nelle conclusioni si faceva genericamente riferimento al risarcimento per inadempimento, e ha ritenuto che le omissioni nelle conclusioni non potessero far considerare non proposte le domande adeguatamente esposte nella parte espositiva.

Pertanto, per censurare ammissibilmente tale pronuncia, la ricorrente non poteva limitarsi a evocare il principio secondo cui il riconoscimento della penale richiede una domanda specifica. La sentenza impugnata non aveva derogato a quel principio, ma aveva ritenuto che la domanda fosse stata proposta. Il ricorrente avrebbe dovuto sollecitare il sindacato di legittimità sull’interpretazione della domanda, indicando i canoni ermeneutici violati, nel rispetto dei limiti di tale sindacato richiamati dalle pronunce Cass. Sez. 3 n. 11103 del 2020 e Cass. Sez. L n. 2148 del 2004.

La Corte ha poi confermato il quadro sostanziale: l’art. 1383 cod. civ. non esclude il cumulo tra penale per il ritardo e prestazione risarcitoria per l’inadempimento, salva la necessità di considerare, nella liquidazione del risarcimento, il danno da ritardo già valutato nella penale, per evitare un ingiusto sacrificio del debitore, come affermato da Cass. Sez. 2 n. 27994 del 2018, Cass. Sez. 2 n. 12349 del 2022 e Cass. Sez. 2 n. 4120 del 1984. Il precedente Cass. Sez. 2 n. 29610 del 2023, invocato dalla ricorrente, riguarda un’ipotesi diversa, di parte che non si sia avvalsa della clausola penale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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