Redditometro, onere probatorio del contribuente su entità e durata dei redditi (Cass. civ. Sez. V n. 33794 del 23.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento sintetico del reddito complessivo netto effettuato ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, nel testo applicabile ratione temporis ai periodi d’imposta anteriori al 2009, la prova liberatoria posta a carico del contribuente non si esaurisce nella dimostrazione della disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta. La norma richiede che l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso risultino da idonea documentazione. Il giudice tributario non può ritenere assolto l’onere probatorio senza verificare se le risorse documentate fossero sufficienti a coprire le spese per incrementi patrimoniali contestate e se il possesso fosse stato mantenuto per un tempo tale da rendere verosimile il loro impiego. La disciplina del redditometro introduce una presunzione legale iuris tantum di capacità contributiva, che il giudice non può svuotare del valore assegnatole dal legislatore.

Il Fatto

La Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di un contribuente un avviso di accertamento con cui, ai sensi dell’art. 38, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, nel testo vigente ratione temporis, rideterminava con metodo sintetico, in applicazione degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e del 19 novembre 1992 (cd. vecchio redditometro), il reddito complessivo netto dichiarato per l’anno 2003, operando le conseguenti riprese ai fini IRPEF e irrogando le sanzioni di legge.

Il contribuente impugnava l’atto dinanzi alla CTP di Siracusa, che accoglieva solo in parte il ricorso, annullando l’atto impositivo limitatamente ai rilievi sulle spese per incrementi patrimoniali costituiti dall’acquisto di immobili. La decisione era confermata dalla CGT di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, con sentenza n. 1618/2023. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi; il contribuente è rimasto intimato.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., denunciava la violazione dell’art. 112 c.p.c. per asserito contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo della sentenza impugnata. La Corte lo ha ritenuto infondato: dalla lettura complessiva della pronuncia emerge con sufficiente chiarezza che la CGT-2 ha integralmente confermato la decisione di primo grado, respingendo l’appello dell’Amministrazione finanziaria. Le imprecisioni terminologiche contenute nella motivazione non valgono ad ampliare la portata delle statuizioni dei giudici provinciali, che avevano annullato l’atto solo nella parte relativa al calcolo dell’incremento patrimoniale determinato dall’acquisto di immobili.

Il secondo motivo, proposto a norma dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., lamentava la violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973. La Corte lo ha ritenuto fondato. Ha anzitutto precisato che all’accertamento, inerente a un periodo d’imposta anteriore al 2009, è applicabile ratione temporis l’art. 38 nel testo anteriore alle sostituzioni apportate dall’art. 22, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, come confermato dal tenore letterale di tale ultima norma, che fa decorrere le modifiche dagli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non era ancora scaduto.

Richiamando il comma 6 della disposizione, la Corte ha ribadito l’indirizzo consolidato secondo cui la prova liberatoria riguarda non solo la disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ma anche la loro entità e la durata del possesso. È richiesta una prova documentale da cui emergano elementi sintomatici del fatto che tali redditi siano stati o potessero essere utilizzati a copertura delle spese. La finalità della norma è ancorare a fatti oggettivi, di tipo quantitativo e temporale, la disponibilità dei redditi, per escluderne l’impiego in altre spese non considerate dall’Ufficio.

La Corte ha poi ricordato che la disciplina del redditometro introduce una presunzione legale iuris tantum di capacità contributiva: accertata la ricorrenza degli specifici elementi indicatori esposti dall’Ufficio, il giudice tributario non ha il potere di privarli del valore presuntivo assegnato dal legislatore, ma deve limitarsi a valutare la prova offerta dal contribuente sulla provenienza non reddituale delle somme necessarie.

Nel caso concreto, i giudici d’appello avevano ritenuto il contribuente in grado di fornire la prova della disponibilità finanziaria, avendo egli documentato risorse ricevute da parenti e l’accensione di un mutuo. Essi, tuttavia, hanno omesso di accertare se l’ammontare di tali risorse fosse sufficiente a coprire le spese per incrementi patrimoniali contestate e se il possesso dei redditi fosse stato mantenuto per un tempo tale da farne apparire verosimile l’utilizzo. Ne consegue la falsamente applicata normativa sull’onere probatorio e la sussistenza del denunciato error in iudicando.

La Corte ha quindi disposto, ai sensi degli artt. 383, comma 1, e 384, comma 2, c.p.c. e dell’art. 62, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, la cassazione della sentenza impugnata nei limiti della censura accolta, con rinvio alla CGT-2 della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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