Inammissibile il motivo di appello privo di specifica censura alla motivazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9969 del 12.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il motivo di appello che si limiti a riprodurre le difese già svolte in primo grado, senza censurare le argomentazioni poste dal giudice a fondamento della statuizione impugnata, è inammissibile per difetto di specificità. Il vizio può essere denunciato in cassazione ai sensi dell’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., ma la censura di error in procedendo resta soggetta alle regole di ammissibilità e procedibilità del codice di rito. La parte ha l’onere di indicare in quale atto del giudizio precedente ha dedotto la questione, onde consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità dell’asserzione. Non è configurabile l’omesso esame di un fatto decisivo quando la censura investe in realtà il convincimento del giudice sul materiale probatorio. Il vizio di motivazione è deducibile solo in presenza di mancanza assoluta, motivazione apparente o contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, non del semplice difetto di sufficienza.

Il Fatto

La lavoratrice ha impugnato la sentenza con cui la Corte d’Appello di Genova, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha condannato l’Agenzia delle entrate al pagamento di una somma inferiore rispetto a quella riconosciuta dal Tribunale a titolo di differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori. Il primo giudice aveva ritenuto dovuto il complessivo trattamento economico del dirigente di quarta area, seconda fascia, compresa la retribuzione di risultato.

La Corte d’Appello, pur confermando la fondatezza della domanda, ha corretto la quantificazione dei crediti, riducendone l’importo. Per la cassazione di tale sentenza la lavoratrice ha prospettato tre motivi: violazione dell’art. 342 cod. proc. civ. per avere il giudice accolto un motivo di appello inammissibile; omesso esame di fatto decisivo; nullità della sentenza per difetto di motivazione. L’Amministrazione si è costituita per la discussione in udienza.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la nullità della sentenza per avere la Corte territoriale accolto un motivo di appello privo di contenuto critico rispetto alle argomentazioni del Tribunale. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile, richiamando l’orientamento secondo cui, ove siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte non solo allegare l’avvenuta deduzione nel merito, ma anche indicare in quale atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, in ossequio al principio di specificità del motivo.

La Corte ha precisato che non rileva la proposizione della censura ai sensi dell’art. 360, n. 4, cod. proc. civ. Il vizio dedotto attiene al modo in cui il processo si è svolto, sicché la Corte di cassazione è anche giudice del fatto processuale. Tuttavia, le Sezioni Unite n. 8077 del 2012 hanno chiarito che la proposizione del motivo resta soggetta alle regole di ammissibilità e procedibilità del codice di rito. L’esame diretto degli atti è circoscritto a quelli specificamente indicati e allegati, in forza del principio di autosufficienza del ricorso.

Nella specie il motivo è stato giudicato inammissibile perché dalla lettura della sentenza di appello non risulta eccepita in quella sede l’inammissibilità dell’impugnazione dell’Agenzia, e la ricorrente non ha riprodotto la difesa svolta nella costituzione in appello.

Il secondo motivo, proposto in via subordinata, è stato parimenti ritenuto inammissibile. L’omesso esame deve riferirsi a un fatto decisivo in senso storico-naturalistico, non assimilabile a questioni o argomentazioni. Le censure che si limitino a criticare il convincimento del giudice sull’esame delle prove e sull’interpretazione delle fonti negoziali restano estranee al vizio previsto dall’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.

Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile. Il vizio di motivazione rileva solo quando l’anomalia si traduce in mancanza assoluta di motivi o in motivazione apparente. La Corte ha escluso tale evenienza, avendo il giudice d’appello motivato la riduzione della somma facendo riferimento alla tabella dell’Agenzia e riportando i dati ritenuti rilevanti. La censura della ricorrente investe la sufficienza della motivazione, non la sua esistenza, e trascura l’effetto devolutivo dell’appello.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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