Sequestro preventivo per equivalente e obbligo di valutare le prove difensive (Cass. pen. Sez. 3 n. 18659 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari reali, il Tribunale del riesame è tenuto a esaminare e a confrontarsi con la documentazione e le dichiarazioni prodotte dalla difesa, specificamente indicate, dalle quali si argomenti l’effettività delle operazioni commerciali e l’operatività della società emittente le fatture. L’omessa valutazione di tali elementi, astrattamente idonei a escludere, anche solo in parte, il fumus commissi delicti, integra il vizio di violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen., atteso che l’esatto accertamento dell’entità del profitto costituisce presupposto indispensabile per definire i limiti entro cui può essere legittimamente disposto il sequestro preventivo ex art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000, in via diretta o per equivalente.
Il Fatto
Il G.I.P. del Tribunale di Castrovillari disponeva il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (art. 2, d.lgs. n. 74/2000) e dell’illecito amministrativo conseguente (art. 25-quinquiesdecies, d.lgs. n. 231/2001), colpendo l’intero patrimonio della società e i beni personali dell’indagato (art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000). Il Tribunale del riesame rigettava la richiesta di annullamento del provvedimento presentata dalla società. Quest’ultima ricorre per cassazione, deducendo plurimi motivi, ma la Corte ritiene necessario esaminare prioritariamente la censura concernente l’utilizzabilità delle dichiarazioni rese da un soggetto, poi indagato, e quella relativa alla mancata valutazione delle prove prodotte dalla difesa.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto infondato il motivo relativo all’utilizzabilità delle dichiarazioni rese prima della formale iscrizione nel registro degli indagati. Richiamando il costante indirizzo giurisprudenziale, la Corte afferma che l’inutilizzabilità assoluta ex art. 63, comma 2, cod. proc. pen. richiede che a carico del dichiarante risultino originari precisi indizi di reità. Tale condizione non può automaticamente derivare dal solo coinvolgimento in vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo a un addebito penale, né da semplici sospetti degli investigatori, occorrendo invece un accertamento non formale del reale stato delle conoscenze al momento della redazione del verbale. Nella specie, il Tribunale aveva congruamente motivato l’insussistenza di tali indizi.
A diverse conclusioni la Corte giunge sul secondo profilo. Il Tribunale del riesame non aveva preso in esame, né citato nell’ordinanza, l’ampio compendio documentale allegato dalla difesa (contratti, progetti tecnici, preventivi, schede tecniche), così come i verbali di sommarie informazioni e le comunicazioni di notizia di reato indicate nel ricorso. Contestualmente, era stato valorizzato l’argomento difensivo circa la mancata contestazione di irregolarità per numerose altre fatture emesse dalla stessa società nell’anno di interesse, a riprova della dedotta operatività dell’emittente.
La Corte qualifica tali omissioni come vizio di motivazione riproponibile in sede di legittimità in materia di misure cautelari reali, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., quale violazione di legge. Gli elementi non valutati sono infatti astrattamente rilevanti per l’esclusione del fumus commissi delicti, anche solo per alcune delle fatture contestate. L’esatta determinazione del profitto è presupposto indefettibile per la definizione dei limiti del vincolo ex art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000, sicché la motivazione del provvedimento impugnato è del tutto assente sul punto.
Il provvedimento viene pertanto annullato con rinvio al Tribunale di Cosenza per nuovo giudizio, con assorbimento delle ulteriori doglianze relative al periculum in mora e alla proporzionalità del sequestro.
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Nota della Redazione
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