Pene sostitutive e discrezionalità del giudice sui criteri dell’art 133 cod pen (Cass. pen. Sez. I n. 31292 del 14.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa a una valutazione discrezionale del giudice, da esercitare sulla base dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. e, in particolare, delle modalità del fatto e della personalità del condannato. Tale principio, già affermato con riguardo alle sanzioni sostitutive disciplinate dall’originario art. 53 della legge n. 689 del 1981, è esteso alle nuove pene sostitutive introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2022, poiché l’art. 58 della legge n. 689 del 1981 continua a subordinare la sostituzione a una valutazione giudiziale allineata ai parametri dell’art. 133 cod. pen. La sostituzione non costituisce un diritto dell’imputato. Il giudice che non vi accolga non è tenuto a dar conto funditus di tutti i parametri, potendo valorizzare quello che apprezzi come ostativo all’efficacia della sanzione sostitutiva. Il giudizio di adeguatezza prospettica, se adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità.
Il Fatto
La Corte d’appello di Trieste, decidendo in sede di rinvio, riconosceva al condannato le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata recidiva e rideterminava la pena per il reato di furto aggravato in abitazione in concorso, confermando nel resto la decisione. Il ricorrente ha impugnato la sentenza censurando il rifiuto di sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive, lamentando che il giudice di merito non abbia aderito al principio di diritto espresso dalla sentenza di annullamento con rinvio.
Il ricorso si fondava sulla dedotta violazione degli artt. 53 e segg. della legge n. 689/1981 e sulla mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine alla mancata sostituzione. Il ricorrente evidenziava che la parziale condotta riparatoria era stata indicata, dalla sentenza di annullamento, come circostanza di cui tener conto anche ai sensi dell’art. 133 cod. pen., non potendosi ancorare la ritenuta assenza di resipiscenza alla sola sussistenza del precedente.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente ribadito che la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa a una valutazione discrezionale del giudice, da condurre in primis sulle modalità della violazione e sulla personalità del condannato. Si tratta di esegesi cristallizzata dalla giurisprudenza ante-riforma, tuttora valida, secondo cui la sostituzione non costituisce un diritto dell’imputato.
Il collegio ha chiarito che tale principio è esteso alle nuove pene sostitutive, dal momento che la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022 continua a subordinare la sostituzione a una valutazione giudiziale allineata ai parametri dell’art. 133 cod. pen. Il richiamo opera attraverso l’art. 58 della legge n. 689 del 1981, il quale stabilisce che il giudice, se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive quando risultano più idonee alla rieducazione e assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati, non potendosi sostituire la pena detentiva in presenza di fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute.
Da qui la conseguenza che il riferimento ai «fondati motivi» di inadempimento impone di contemperare gli elementi prognostici disponibili, non di escludere la possibilità di una prognosi contraria fondata sugli indici dell’art. 133 cod. pen. Il giudice che non reputi di accogliere la richiesta non è tenuto a dar conto funditus di tutti i parametri, potendo esaltare quello che apprezzi come ostativo all’efficacia della sanzione sostitutiva, e il suo giudizio, se motivato, sfugge al sindacato di legittimità.
Nel merito, la Corte ha rilevato che la sentenza impugnata, pur con motivazione non accurata nella forma, ha fatto buon governo di tali principi. La Corte d’appello ha inquadrato i presupposti della sostituzione su un piano diverso da quello del trattamento sanzionatorio e ha esaminato la richiesta nel merito, in disparte il rilievo sulla sua genericità, elencando elementi concreti ostativi quali l’esistenza di un precedente penale specifico e recente, la precarietà delle condizioni di vita, le condizioni di salute e la mancanza di riferimenti stabili. Si tratta di opzione discrezionale che non scade nell’illogicità intrinseca, a fronte della quale l’obiezione difensiva si rivela inconcludente: il giudizio di cognizione differisce da quello cautelare e i provvedimenti adottati in tale fase non sono vincolanti per il primo, mentre il ricorrente si è limitato a invocare in generale la sostituzione della pena detentiva senza indicare ragioni concrete capaci di ravvisare la finalità rieducativa.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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