Annullamento per prescrizione e impugnabilità del rigetto del concordato (Cass. pen. Sez. II n. 42 del 02.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di rigetto della proposta di concordato è impugnabile unitamente alla sentenza resa all’esito del giudizio, poiché la doglianza investe il trattamento sanzionatorio e il diniego della pena sostitutiva. La non manifesta infondatezza del motivo relativo al rigetto rende ammissibile l’impugnazione e consente di rilevare la prescrizione del reato, maturata nel corso del giudizio di legittimità. Ai fini dell’esclusione della pena sostitutiva non basta il mero riferimento ai precedenti penali, ma occorre un giudizio prognostico sulla pericolosità e sul concreto pericolo di violazione delle prescrizioni. La conferma delle statuizioni civili consegue all’annullamento senza rinvio per estinzione del reato.

Il Fatto

Con sentenza del 17 gennaio 2024 la Corte di appello di Lecce confermava la decisione del Tribunale di Lecce, che aveva riconosciuto due imputati colpevoli di indebito utilizzo di carta bancomat. In parziale riforma, la Corte territoriale li assolveva dal furto della borsa contenente la carta e li condannava, per il solo reato di cui all’art. 493-ter cod. pen., alla pena di un anno e tre mesi di reclusione e 400 euro di multa ciascuno.

Avverso tale decisione proponevano ricorso i due imputati, deducendo vizi della motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità, al diniego delle attenuanti generiche e, per una sola ricorrente, al rigetto della proposta di concordato e alla mancata applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il ricorso del coimputato, che ritiene inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. Il motivo sulla responsabilità è generico: la difesa non si confronta con il dato che la persona offesa conosceva bene gli imputati, vicini di casa che essa stessa aiutava con elargizioni, né con la valenza probatoria delle immagini del sistema di videosorveglianza. La motivazione della sentenza impugnata è immune dai vizi denunciati.

Quanto alle attenuanti generiche, la Corte richiama il principio per cui il mancato riconoscimento può essere giustificato dall’assenza di elementi di segno positivo, indicando i precedenti Sez. IV n. 32872 del 08.06.2022, Sez. III n. 24128 del 18.03.2021, Sez. I n. 39566 del 16.02.2017 e Sez. III n. 44071 del 25.09.2014. La Corte territoriale aveva escluso che il prelievo di 450 euro, commesso in danno di chi aveva aiutato economicamente gli imputati, integrasse un fatto di minima entità.

Il motivo della coimputata sulla responsabilità è sovrapponibile a quello del coimputato ed è privo di fondamento. Diversamente, il motivo relativo al rigetto della proposta di concordato non è manifestamente infondato. La Corte dà atto di un contrasto di orientamenti sulla impugnabilità del provvedimento di rigetto, richiamando, in un senso, Sez. V n. 33454 del 25.06.2024, Sez. III n. 16692 del 16.01.2024 e Sez. II n. 30624 del 07.06.2023; in senso contrario, Sez. IV n. 25082 del 23.04.2024, Sez. II n. 3124 del 30.11.2023 e Sez. I n. 41553 del 13.06.2023.

La Corte richiama inoltre il principio per cui, ai fini dell’esclusione della pena sostitutiva, è richiesto un giudizio prognostico sulla pericolosità qualificata e sul concreto pericolo di violazione delle condizioni imposte, che può tener conto dei precedenti ma non esaurirsi nella loro sola valutazione (Sez. II n. 8794 del 14.02.2024), precisandosi poi che il giudice può trarre elementi dalla natura e dal numero dei precedenti e dalla loro epoca (Sez. II n. 45859 del 22.10.2024). Il rigetto fondato solo su un unico precedente risalente al 2007 non è quindi manifestamente infondato né in punto di ricorribilità né nel merito.

Ne deriva l’annullamento della sentenza nei confronti della ricorrente, ai soli effetti penali, perché il reato, commesso il 31 agosto 2016, è estinto per prescrizione maturata il 29 febbraio 2024, in assenza di cause di sospensione, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., con conferma delle statuizioni civili. All’inammissibilità del ricorso del coimputato segue la condanna alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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