Pene sostitutive non applicabili ai giudicati anteriori alla riforma Cartabia (Cass. pen. Sez. VII n. 2517 del 21.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 27 Cost., nella parte in cui non estende l’applicabilità delle disposizioni in tema di pene sostitutive ai reati giudicati con sentenze divenute irrevocabili prima dell’entrata in vigore della riforma. Il principio di retroattività delle disposizioni penali più favorevoli non riguarda qualsiasi norma incidente sul trattamento penale, ma solo quelle che disciplinano il reato e la pena, e può subire deroghe rimesse alla discrezionalità legislativa, tra cui quella connessa all’esigenza di salvaguardare la certezza dei rapporti coperti dal giudicato.

Il Fatto

Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui la Corte d’appello di Roma, in data 26 giugno 2024, aveva respinto la richiesta di sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria. La pena detentiva era stata inflitta con sentenza divenuta irrevocabile il 12 maggio 2015.

L’unico motivo di ricorso censura il diniego di applicazione delle nuove disposizioni in materia di pene sostitutive introdotte dal d.lgs. n. 150/2022. Il difensore insiste per l’accoglimento con apposita memoria.

La Motivazione della Corte

La Corte di legittimità affronta la questione centrale: se l’art. 95 d.lgs. n. 150/2022, nella parte in cui non estende le disposizioni sulle pene sostitutive ai giudicati anteriori all’entrata in vigore della riforma, violi gli artt. 3, 24 e 27 Cost. Il motivo è giudicato manifestamente infondato, in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità.

Il percorso argomentativo muove dalla distinzione tra norme che disciplinano il reato e la pena e norme che incidono sul solo trattamento penale. Solo le prime sono coperte dal principio di retroattività della lex mitior. La giurisprudenza costituzionale richiamata — Corte Cost. n. 236 del 2011 e Corte Cost. n. 215 del 2008 — ha costantemente escluso che tale principio trovi copertura nell’art. 25, secondo comma, Cost., che sancisce soltanto l’irretroattività delle norme incriminatrici e di quelle più severe.

Ne deriva che la retroattività della norma più favorevole può subire limitazioni o deroghe ove sussista una giustificazione razionale. Tale è l’esigenza di salvaguardare la certezza dei rapporti ormai esauriti. La stessa art. 2, comma 4, cod. pen. — richiamato dalla pronuncia Sez. VI n. 34091 del 2023 — pone come unico limite all’applicazione retroattiva delle disposizioni più favorevoli in tema di pene sostitutive la formazione del giudicato di condanna a pena detentiva non sostituita, in data antecedente all’entrata in vigore della riforma.

La Corte richiama inoltre Sez. III n. 47042 del 2023, che già aveva qualificato manifestamente infondata analoga questione. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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