Pene sostitutive: obbligo di motivare sul diniego se richiesta la sostituzione (Cass. pen. Sez. III n. 8892 del 04.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di pene sostitutive introdotte dal d.lgs. n. 150/2022, il giudice di appello, ove ritualmente investito di una richiesta di sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria, ha l’obbligo di motivare sulle ragioni del diniego. L’art. 95 d.lgs. n. 150/2022 rende immediatamente applicabile ai procedimenti pendenti in grado di appello la disciplina di cui al Capo III della legge n. 689/1981, se più favorevole. La richiesta non deve essere formulata necessariamente con l’atto di impugnazione o con motivi nuovi, ma può intervenire al più tardi nel corso dell’udienza di discussione del gravame. L’omessa motivazione sulla richiesta tempestivamente proposta integra il vizio di cui all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. e impone l’annullamento con rinvio.

Il Fatto

La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 13 marzo 2024, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Brescia il 09.02.2022 nei confronti dell’imputato, amministratore di fatto di una società, per il reato di cui all’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, consistente nell’occultamento o distruzione delle scritture contabili obbligatorie al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

Avverso la sentenza di appello il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo, ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza della motivazione in ordine all’istanza di sostituzione della pena detentiva. Il ricorrente rappresentava di aver depositato, al momento dell’appello, conclusioni scritte ai sensi dell’art. 23-bis d.l. n. 137/2020, con richiesta subordinata di sostituzione della reclusione con la pena pecuniaria ex artt. 53 e 56-quater legge n. 689/1981, in applicazione dell’art. 95 d.lgs. n. 150/2022, senza che la Corte territoriale si fosse espressa sul punto.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione accoglie il ricorso, rilevando che la Corte territoriale non ha motivato in merito alla richiesta di sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria sostitutiva, benché ne fosse stata ritualmente investita. La questione giuridica centrale riguarda l’ambito applicativo della disciplina transitoria dettata dall’art. 95 d.lgs. n. 150/2022, che ha esteso ai procedimenti pendenti in appello la nuova normativa sulle pene sostitutive.

Secondo la Corte, poiché la sentenza di primo grado e i motivi di appello erano stati depositati prima dell’entrata in vigore della riforma, trovava applicazione la clausola di favore contenuta nell’art. 95 d.lgs. n. 150/2022, che rende immediatamente operativa la disciplina del Capo III della legge n. 689/1981 anche nei giudizi pendenti in fase di appello. Ne deriva l’obbligo, per il giudice di secondo grado ritualmente investito, di valutare la sussistenza delle condizioni per l’applicazione delle pene sostitutive.

La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui, in assenza di una richiesta dell’appellante, non sussiste alcun obbligo di motivare sulla insussistenza dei presupposti per la sostituzione, poiché questa non rientra tra i casi previsti dall’art. 597, comma 5, cod. proc. pen.. Diversamente, ove l’imputato abbia formulato la richiesta, il giudice è tenuto a motivare sulle ragioni del diniego, poiché la valutazione dei presupposti è legata ai criteri dell’art. 133 cod. pen.

Quanto alle modalità della richiesta, il Collegio precisa che essa non deve necessariamente essere proposta con l’atto di impugnazione o con motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma può intervenire al più tardi nel corso dell’udienza di discussione del gravame. Nel caso in esame, la richiesta, introdotta con conclusioni scritte tempestivamente depositate, era certamente ammissibile, atteso che il regime dell’art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., nella versione originaria della riforma, consentiva l’irrogazione della pena pecuniaria sostitutiva anche in assenza di richiesta personale dell’imputato.

Ne consegue l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla applicabilità delle pene sostitutive, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia, conformemente alle conclusioni del Procuratore generale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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