Continuazione e distanza temporale tra i reati in executivis (Cass. pen. Sez. V n. 22553 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva richiede, non diversamente che nel processo di cognizione, un’approfondita verifica di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, nonché la programmazione dei reati successivi, almeno nelle linee essenziali, al momento della commissione del primo. Il fattore cronologico costituisce elemento decisivo: quanto più ampio è il lasso di tempo tra le violazioni, tanto più improbabile è una programmazione unitaria e tanto più rafforzato è l’onere di motivazione. Il giudice del rinvio, investito di pieni poteri di cognizione, non è vincolato ai soli punti indicati nella sentenza di annullamento e può accedere alla piena rivalutazione del compendio probatorio, salvi il giudicato interno e il divieto di replicare l’errore censurato.
Il Fatto
Il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Rovigo, decidendo a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Prima sezione di questa Corte, ha accolto l’istanza proposta nell’interesse del condannato e ha riconosciuto la continuazione tra reati di spendita di monete false, commessi nel 2016, e una truffa commessa nel 2015, oggetto di diversi titoli esecutivi divenuti irrevocabili.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il pubblico ministero, deducendo la violazione degli artt. 627, comma 3, cod. proc. pen., 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., nonché la mancanza e l’illogicità della motivazione. Il ricorrente ha sostenuto che il giudice dell’esecuzione non si fosse uniformato ai principi di diritto enunciati nella sentenza di annullamento, non avendo ancorato agli atti e ai titoli esecutivi la ritenuta unitarietà del disegno criminoso.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dai principi tracciati in tema di ricostruzione dell’unitario determinismo che sottende l’istituto della continuazione. La sentenza rescindente aveva censurato la motivazione precedente come apodittica quanto alla possibilità di ritenere che i reati oggetto della seconda sentenza fossero stati ideati, almeno in termini generali, all’atto della programmazione del primo, avvenuto ben un anno prima. Il mandato d’annullamento era dunque delimitato alla rivalutazione dell’incidenza del fattore cronologico.
La Corte richiama i tratti identitari della continuazione delineati dalle Sezioni Unite n. 28659 del 2017, cui si affiancano le Sezioni Unite n. 40983 del 2018, n. 18891 del 2022 e n. 47127 del 2021. Non è sufficiente valorizzare taluno degli indici se i reati successivi risultino frutto di determinazione estemporanea. L’unitarietà del disegno criminoso può essere esclusa anche sulla base di un singolo elemento fattuale, purché il giudice dia conto di un’adeguata verifica degli indicatori emersi nel giudizio, secondo quanto affermato nella Sez. IV n. 39443 del 2025.
Quanto al fattore cronologico, la Corte ribadisce, sulla scorta della Sez. II n. 43745 del 2024 e di ulteriori precedenti, che il decorso del tempo è elemento decisivo: quanto più ampia è la distanza, tanto più improbabile è la programmazione unitaria, con conseguente rafforzamento dell’onere di motivazione.
Nel caso concreto, il giudice dell’esecuzione ha ponderato il dato cronologico, reputandolo non ostativo, trattandosi di reati consumati a distanza di quindici mesi, e ha radicato i plurimi reati a una modalità esecutiva omogenea, dimostrativa di una deliberazione unitaria originaria. La Corte rileva che il giudice del rinvio, investito di pieni poteri di cognizione (Sez. V n. 38139 del 2024), può rivisitare il fatto con pieno apprezzamento. L’incedere argomentativo dell’ordinanza si sottrae quindi a censure: quanto al rispetto del vincolo del rinvio, perché il giudice si è fatto carico di ponderare il dato cronologico; quanto al vizio di motivazione, perché la ricostruzione non si rivela irragionevole. Il ricorso è pertanto inammissibile.
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Nota della Redazione
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