Revisione: la delibazione di ammissibilità non rivaluta le prove già esaminate (Cass. pen. Sez. I n. 26095 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ammissibilità della richiesta di revisione, ai sensi degli artt. 630 e 634 cod. proc. pen., il giudice deve procedere a una delibazione non superficiale, ancorché sommaria, degli elementi addotti: accertare la configurabilità di una delle ipotesi di cui all’art. 630 cod. proc. pen., verificare l’effettivo carattere di novità delle prove e valutarne in via prognostica la potenziale idoneità a scardinare il giudicato di condanna. Non costituiscono prova nuova le mere opinioni o deduzioni personali del dichiarante prive di riscontri oggettivi, né gli elementi già esaminati e valutati, anche implicitamente, nei giudizi di merito. La richiesta di revisione che si risolva in una rivalutazione di prove già acquisite è pertanto inammissibile.
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato in via definitiva, con sentenza della Corte di assise di appello, alla pena dell’ergastolo per un omicidio commesso nel 2002. Con ordinanza dell’08 maggio 2025 la Corte di appello di Catanzaro aveva dichiarato inammissibile la richiesta di revisione, ritenendo insussistente la sopravvenienza di prove nuove e decisive.
L’istante aveva fondato la richiesta su dichiarazioni de relato di un giornalista, sul racconto del fratello della vittima, su consulenze relative a un intervento di rinoplastica e alla retrodatabilità di impronte, nonché su decreti di archiviazione per reati associativi. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, per omissione e travisamento della prova, e lamentando la mancata valutazione analitica e complessiva degli elementi addotti.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce la disciplina dell’istituto. La revisione, nel caso previsto dall’art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., presuppone prove sopravvenute o scoperte dopo la condanna che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrino che il condannato deve essere prosciolto. Gli elementi devono essere tali, a pena di inammissibilità, da condurre al proscioglimento, contemporando la tutela dell’innocente con la certezza del giudicato.
Gli artt. 634 e 636 cod. proc. pen. prevedono una preventiva delibazione di ammissibilità, volta a scongiurare impugnazioni pretestuose o palesemente infondate. Secondo il principio affermato da Sez. 5 n. 1969 del 2020, anche in fase rescindente è richiesta una delibazione non superficiale, sia pure sommaria, che ricomprende il controllo sui profili di non persuasività e non decisività delle allegazioni. Quanto alla nozione di novità, la Corte richiama Sez. U n. 624 del 2001, Pisano: essa comprende le prove sopravvenute, quelle scoperte dopo la condanna e quelle non acquisite o acquisite ma non valutate, neppure implicitamente.
La valutazione richiesta si articola in tre passaggi: accertamento dell’ipotesi di cui all’art. 630 cod. proc. pen. e dell’effettiva novità; verifica prognostica, condotta dall’esterno, dell’idoneità a travolgere il giudicato; riscontro della manifesta infondatezza ai sensi dell’art. 634 cod. proc. pen.
Applicando tali principi, la Corte ritiene il ricorso infondato. Le dichiarazioni del giornalista sono mere trascrizioni di conversazioni e risultano superflue rispetto al verbale di interrogatorio del dichiarante. Le opinioni di quest’ultimo sul movente sono deduzioni personali prive di elementi oggettivi e non costituiscono prova. Quanto all’asserito pilotaggio del riconoscimento della teste oculare, l’ipotesi risulta già ampiamente valutata e respinta nei giudizi di merito e nella sentenza di legittimità, che ne aveva escluso la fondatezza sulla base di una pluralità di ragioni logiche e oggettive. Le prove sull’intervento di rinoplastica e sulla retrodatabilità delle impronte erano già state esaminate e ritenute irrilevanti.
Gli elementi addotti, conclude la Corte, non scardinano l’impianto della sentenza definitiva, perché le sentenze di merito avevano già dato per accertato l’intervento e valutato l’attendibilità della testimone. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 630 c.p.p. – Casi di revisione
- Art. 634 c.p.p. – Declaratoria d'inammissibilità
- Art. 636 c.p.p. – Giudizio di revisione