Furto aggravato di cavo telefonico: res derelicta e attenuante collaborativa (Cass. pen. Sez. V n. 22254 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Perché una cosa mobile possa qualificarsi res derelicta è insufficiente il suo mero abbandono o il cattivo stato di manutenzione del luogo in cui si trova: occorre che dalle condizioni di tempo e di luogo emerga la volontà del proprietario di disfarsene definitivamente. L’aggravante di cui all’art. 625, n. 7-bis, cod. pen. richiede la qualifica di soggetto pubblico o di privato concessionario del servizio in capo al soggetto passivo e il nesso funzionale tra cosa sottratta e infrastruttura destinata all’erogazione del servizio. L’attenuante ad effetto speciale di cui all’art. 625-bis cod. pen. presuppone un contributo collaborativo utile e concreto all’individuazione dei correi, rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito. Le dichiarazioni della persona offesa possono da sole fondare l’affermazione di responsabilità ai sensi dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., previa verifica rafforzata di credibilità e attendibilità.
Il Fatto
La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza del 26 giugno 2025, aveva confermato la condanna dell’imputato per furto pluriaggravato di mille metri di cavo di rame, asportato da una linea telefonica gestita in subappalto, in concorso con un altro soggetto. Il cavo era stato prelevato da un tratto di linea insistente su un terreno incolto.
Avverso tale decisione l’imputato ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: la sussistenza di un errore scusabile sull’altruità della cosa, in ragione dello stato di abbandono della linea; il vizio di motivazione sulla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa; il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti comuni e speciali e della sospensione condizionale della pena.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la questione della res derelicta. Secondo il costante insegnamento di legittimità, perché una cosa possa dirsi abbandonata non basta lo stato di degrado del luogo: occorre che risulti chiaramente la volontà dell’avente diritto di disfarsene in via definitiva. I precedenti richiamati — tra cui Sez. V n. 35352 del 2013 e Sez. V n. 7301 del 2014 — confermano che l’utilità intrinseca del materiale e la sua possibile destinazione a successivo prelievo escludono la derelizione.
Nel caso concreto la Corte territoriale ha correttamente escluso l’abbandono: l’alta vegetazione del terreno non incideva sulla funzionalità della linea sovrastante, e l’imputato stesso aveva riferito di aver usato una sega e una tronchesina per staccare il cavo, così attestando che esso era ancora collegato. La segnalazione di guasti ricevuta dal gestore in concomitanza con il fatto ha confermato la funzionalità dell’impianto.
Quanto all’aggravante di cui all’art. 625, n. 7-bis, cod. pen., la Corte ribadisce i due requisiti richiesti dalla giurisprudenza — la qualifica del soggetto passivo e il nesso funzionale tra cosa sottratta ed erogazione del servizio pubblico — richiamando sul punto Sez. V n. 40027 del 2019 e Sez. V n. 26447 del 2017. Entrambi risultano soddisfatti.
Il secondo motivo è dichiarato manifestamente infondato. Le dichiarazioni della persona offesa, secondo le Sezioni Unite n. 41461 del 2012, possono da sole fondare l’affermazione di responsabilità, previa verifica rafforzata di credibilità e attendibilità. La censura, formulata in termini astratti, mira a una rivalutazione del compendio probatorio riservata al giudice di merito e non deduce i soli vizi dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen.
Infine, la Corte esclude le attenuanti invocate. L’art. 625-bis cod. pen. presuppone un contributo collaborativo utile, che nel caso difetta poiché entrambi i correi erano stati trovati dalla polizia giudiziaria nella vettura con il cavo rubato. Il valore della cosa preclude l’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., il mancato risarcimento quella di cui all’art. 62, n. 6, cod. pen. La questione sulla sospensione condizionale, non devoluta al giudice d’appello, è inammissibile perché sollevata per la prima volta in cassazione. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 62 c.p. – Circostanze attenuanti comuni
- Art. 625 c.p. – Circostanze aggravanti
- Art. 625-bis c.p. – Circostanze attenuanti
- Art. 192 c.p.p. – Valutazione della prova
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso