L’illegittimità della de plano richiede valutazioni discrezionali in executivis (Cass. pen. Sez. 3 n. 19268 del 27.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di esecuzione, il modello procedimentale ordinario è quello dell’udienza in camera di consiglio con partecipazione delle parti; la pronuncia de plano di inammissibilità ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen. costituisce deroga che presuppone la rilevabilità ictu oculi di ragioni di manifesta infondatezza, senza necessità di specifico approfondimento discrezionale. Il provvedimento reso senza contraddittorio fuori dei casi espressamente stabiliti è affetto da nullità di ordine generale e a carattere assoluto, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Quando la valutazione di manifesta infondatezza involga questioni di merito che richiedono discrezionalità valutativa, l’epilogo decisorio anticipato è illegittimo e l’annullamento va disposto con rinvio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 623, comma 1, lett. b) e 604, comma 4, cod. proc. pen.

Il Fatto

La Corte di appello di Napoli dichiarava inammissibile l’istanza proposta nell’interesse del condannato e di un terzo interessato, volta a ottenere la revoca, l’annullamento e la sospensione dell’ordine di demolizione di opere abusive. Il giudice dell’esecuzione provvedeva de plano, acquisito il parere del pubblico ministero, ritenendo l’istanza manifestamente infondata per illegittimità del condono edilizio e carenza di interesse, essendo già stata autorizzata l’autodemolizione. Avverso tale ordinanza veniva proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte preliminarmente rammenta che le questioni attinenti alla demolizione del manufatto abusivo, in quanto relative al titolo esecutivo, si trattano con le forme di cui all’art. 666 cod. proc. pen., richiamando il precedente Sez. 3, n. 24084 del 30/05/2024.

La disposizione di cui all’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. contempla, in deroga alla regola generale del contraddittorio, un epilogo decisorio anticipato solo quando l’istanza sia una mera riproposizione di richiesta già rigettata sui medesimi elementi o risulti manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge. La nozione di manifesta infondatezza, secondo la lettura giurisprudenziale prevalente — richiamata in Sez. 3, n. 47402 del 2014 e Sez. 5, n. 34960 del 2007 — riguarda il difetto di requisiti imposti direttamente dalla norma e non implicanti valutazione discrezionale. Il rito de plano si adatta solo alle ipotesi di rilevabilità immediata dell’infondatezza, mentre quando si pongano questioni che involgono l’esercizio di discrezionalità valutativa deve essere garantita l’instaurazione del contraddittorio camerale.

Nella specie, la motivazione della declaratoria di inammissibilità involge questioni di merito, quali l’illegittimità del condono edilizio e la sanabilità delle opere abusive, richiedendo necessario approfondimento. L’adozione della procedura de plano è pertanto avvenuta fuori dai casi di legge, determinando una nullità assoluta del provvedimento, estensivamente riconducibile alla previsione dell’omessa citazione dell’imputato e dell’assenza del suo difensore, ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., come affermato da Sez. 1, n. 22282 del 2020 e Sez. 3, n. 1730 del 1998.

La Corte, in applicazione del principio per cui all’accertamento della nullità ex art. 179 cod. proc. pen. consegue l’annullamento con rinvio — cfr. Sez. 1, n. 6117 del 2020 — annulla l’ordinanza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Napoli, restando assorbite le ulteriori doglianze proposte dai ricorrenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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