Sconto tariffario strutture accreditate limitato al triennio 2007-2009 (Cass. civ. Sez. I n. 11880 del 03.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale dalle strutture sanitarie private accreditate, lo sconto tariffario da praticare ai sensi dell’art. 1, comma 796, lett. o), della legge n. 296/2006 è limitato al triennio 2007-2009 e trova applicazione anche con riferimento all’anno 2009. L’efficacia temporalmente limitata della disciplina, già riconosciuta dalla Corte cost. n. 94 del 2009, non esclude l’operatività dello sconto per l’intero periodo considerato, poiché il termine del 31 dicembre 2008 attiene al solo aggiornamento delle tariffe. Il giudicato esterno formatosi su annualità diverse non è idoneo a incidere sulla decisione relativa a un credito che, pur riferito alla medesima struttura, presenta autonomia per il variare del quadro tariffario e normativo.

Il Fatto

La parte ricorrente, un laboratorio d’analisi convenzionato, aveva subito nel corso del 2009 una decurtazione sui corrispettivi dovuti per le prestazioni rese in favore del S.S.R., pari a euro 35.056,51, applicata a titolo di sconto tariffario in forza dell’art. 1, comma 796, della legge n. 296/2006. I decreti assessoriali regionali che avevano prescritto lo sconto erano stati revocati con un successivo provvedimento, con il quale la Regione Siciliana aveva riconosciuto il diritto delle strutture accreditate all’integrale pagamento secondo il tariffario regionale vigente.

Il laboratorio aveva ottenuto decreto ingiuntivo per le differenze; l’azienda sanitaria aveva proposto opposizione, accolta dal Tribunale di Catania. La Corte d’appello di Catania aveva respinto il gravame. Proposto ricorso per cassazione, la questione è giunta davanti alla Suprema Corte, che ha esaminato congiuntamente i motivi.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente aveva dedotto, con il primo motivo, la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e l’omessa pronuncia sull’eccezione di giudicato sollevata in appello con riferimento ad alcuni decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Catania. Con il secondo motivo gli stessi argomenti erano riproposti sotto il profilo della violazione degli artt. 324 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ., censurando il contrasto con l’orientamento secondo cui l’allegazione del giudicato esterno non è soggetta a termini.

La Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili. La Corte d’appello non è incorsa nel vizio di omessa pronuncia, avendo esaminato l’eccezione e dichiarata la sua inammissibilità per tardività: la pronuncia è stata resa ed è semmai censurabile come errore di diritto. Sotto tale profilo, però, la censura difetta di chiarezza e specificità e non è pertinente al thema decidendum.

Il ricorrente non ha chiarito per quale ragione la definitività di decreti ingiuntivi relativi ad altre annualità potesse mutare le sorti della decisione impugnata, trattandosi di periodi diversi e di un giudizio svolto in un quadro fattuale e normativo differente. Il giudicato copre il dedotto e il deducibile anche in presenza di fatti estintivi, ma non opera rispetto a fatti sopravvenuti che riguardino annualità diverse dello stesso credito, dotate di autonomia per il variare delle tariffe.

Quanto al terzo motivo, con cui si invocava la sentenza del Consiglio di Stato n. 4840 del 2021, la Corte lo ha dichiarato infondato. La parte ne offriva una lettura a sé favorevole: in realtà quella pronuncia conclude nel senso del carattere temporalmente limitato della disciplina e afferma che lo sconto è limitato al triennio 2007-2009, anno 2009 compreso. Le medesime conclusioni sono conformi alla costante giurisprudenza di legittimità, richiamata con Cass. n. 10582 del 2018 e Cass. n. 25845 del 2017, ove le riduzioni tariffarie sono state escluse solo per l’anno 2010 e confermate per il 2009.

Il termine del 31 dicembre 2008 attiene esclusivamente alla necessità di aggiornamento delle tariffe e non incide sull’applicabilità dello sconto nel triennio. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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