L’appello incidentale tardivo nel processo tributario è ammissibile solo se la costituzione è tempestiva (Cass. civ. Sez. 5 n. 10839 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’appello incidentale tardivo, nel processo tributario, è soggetto alle medesime regole del processo civile in virtù del rinvio di cui all’art. 49 d.lgs. n. 546/1992. La sua tempestività è limitata al rispetto dei termini derivanti dal combinato disposto degli artt. 54 e 23 d.lgs. n. 546/1992. Ai sensi dell’art. 334 c.p.c., è proponibile anche quando è decorso il termine per l’impugnazione principale, ma solo se l’appellato si costituisce tempestivamente, entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso in appello. È, pertanto, inammissibile l’appello incidentale tardivo proposto con una costituzione avvenuta oltre tale termine, poiché la tardività della costituzione non può essere sanata dalla proposizione dell’impugnazione incidentale.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate rettificava il reddito del contribuente per gli anni d’imposta 2007 e 2008 mediante il procedimento di accertamento sintetico di cui all’art. 38 d.P.R. n. 600/1973. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente i ricorsi del contribuente. In sede di appello, la Commissione Tributaria Regionale riformava la decisione di primo grado, dichiarando inammissibile l’appello incidentale proposto dal contribuente nelle controdeduzioni e confermando integralmente la pretesa impositiva. Il contribuente ricorreva per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato, in primo luogo, il motivo concernente l’inammissibilità dell’appello incidentale. Ha premesso che il ricorso deve essere articolato in censure riconducibili ai motivi tassativi di cui all’art. 360 c.p.c., recentemente precisato dalle Sezioni Unite n. 32415 del 2021 e interpretato alla luce del principio di autosufficienza, da leggersi, anche per la giurisprudenza della Corte Edu, in modo non eccessivamente formalistico. Nel merito, ha richiamato l’art. 334 c.p.c., applicabile al processo tributario in forza dell’art. 49 d.lgs. n. 546/1992.
La verifica della tempestività dell’appello incidentale tardivo non è riferita al termine generale di impugnazione, bensì limitata al rispetto dei termini di costituzione. L’art. 334 c.p.c. consente di proporre impugnazione incidentale anche quando il termine è decorso, ma tale facoltà presuppone che l’atto di costituzione sia avvenuto tempestivamente. Nel caso in esame, l’appello principale era stato notificato il 16/2/2016, mentre il contribuente si era costituito, proponendo l’appello incidentale, solo il 9/3/2017, ben oltre i sessanta giorni dalla notifica. La circostanza della tardività della costituzione è stata ritenuta pacifica, con conseguente correttezza della declaratoria di inammissibilità. Da ciò è derivato anche l’assorbimento delle censure relative ai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia, oggetto dell’incidentale inammissibile.
La Corte ha poi esaminato congiuntamente i motivi sul metodo di accertamento. Ha chiarito che per i periodi d’imposta anteriori al 2009 è applicabile l’art. 38 d.P.R. n. 600/1973 nel testo vigente ratione temporis, che prevede una presunzione legale relativa di reddito. Ha giudicato inammissibili le doglianze incentrate sulla necessità di “tarare” gli indici redditometrici in base alla situazione concreta, in quanto prive di rilievo concreto, e quelle volte a una rivalutazione del merito dell’accertamento. Ha infine rilevato la carenza di specifici riferimenti agli elementi probatori e la mancata contestazione della sentenza impugnata in relazione alle singole voci considerate dall’Ufficio, conclusione per la quale la parte non aveva assolto all’onere di prova contraria previsto dall’art. 38 citato.
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Nota della Redazione
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