Pensione anticipata lavoratori precoci e mansioni effettive di OSS (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 193 del 09.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento del trattamento pensionistico anticipato per i lavoratori precoci che svolgono lavori gravosi richiede l’accertamento effettivo delle mansioni esercitate, non il solo inquadramento formale. In presenza di un codice professionale attribuito dall’INPS diverso dalla classificazione ISTAT 5.4.4.3, l’accesso al beneficio è precluso qualora il lavoratore abbia svolto le mansioni proprie di Operatore Socio Sanitario. La Corte dei conti, nell’esercizio della giurisdizione di merito sulle pensioni, dispone degli stessi poteri istruttori del giudice ordinario e può accertare giudizialmente lo svolgimento delle attività gravose mediante altri mezzi di prova, al pari di quanto avviene per i benefici previdenziali da esposizione all’amianto. L’allegato E della legge n. 232/2016 è stato sostituito, dal 1° gennaio 2018, dall’allegato B della legge n. 205/2017.

Il Fatto

La ricorrente, dipendente di un istituto di assistenza anziani, chiedeva all’INPS il riconoscimento dei requisiti per l’accesso alla pensione anticipata per lavoratori precoci che svolgono lavori gravosi, ai sensi dell’art. 1, comma 199, lett. d), della legge n. 232/2016, con decorrenza dall’01.11.2024, oltre interessi e rivalutazione.

L’INPS respingeva la domanda perché l’inquadramento contrattuale come Operatore Socio Sanitario corrispondeva a un codice Istat non previsto nella tabella allegata al D.M. 5 febbraio 2018, che contempla la sola mansione di addetti all’assistenza personale (classificazione ISTAT 5.4.4.3). La lavoratrice agiva quindi dinanzi alla Corte dei conti, contestando l’errore di classificazione operato dall’Istituto.

La Motivazione della Corte

La Corte dei conti ha affrontato la questione del riconoscimento del diritto alla pensione anticipata per i lavoratori precoci, muovendo dalla complessa normativa di riferimento: l’art. 1, commi 199 e ss., della legge n. 232/2016 e il d.P.C.M. 23 maggio 2017, n. 87.

Il giudice ha ritenuto che lo svolgimento effettivo delle attività riconducibili al codice Istat previsto dall’allegato A del D.M. 5 febbraio 2018 potesse essere dimostrato giudizialmente, anche mediante altri mezzi di prova, analogamente all’accertamento delle condizioni per i benefici previdenziali per esposizione all’amianto. La giurisdizione della Corte dei conti sulle pensioni è giurisdizione di merito e comporta gli stessi poteri istruttori del giudice ordinario.

Dall’istruttoria, disposta con ordinanza, è emerso che la lavoratrice, inizialmente assunta come addetta all’assistenza, era stata inquadrata come Operatore Socio Sanitario dopo la revisione della figura professionale recepita dalla Regione Veneto. Il datore di lavoro ha attestato che la lavoratrice ha svolto le mansioni proprie dell’OSS fino al 27.10.2022, riconducibili a quelle della deliberazione regionale, e che nel modello AP116 è stato riportato il codice professionale 5.3.1.1.0.4, diverso dal 5.4.4.3.

La Corte ha quindi escluso che la ricorrente rientrasse nella categoria degli “addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza“. L’inquadramento come Operatore Socio Sanitario e lo svolgimento delle relative mansioni, fatto non contestato, precludono l’accesso al beneficio.

Il giudice ha inoltre osservato che l’allegato E della legge n. 232/2016 è stato sostituito, dal 1° gennaio 2018, dall’allegato B della legge n. 205/2017, ma che l’attribuzione di un codice Istat alle professioni non vale a limitare le categorie di destinatari già riconosciute. Non ravvisando la necessità di ulteriori elementi istruttori, ha respinto il ricorso, compensando integralmente le spese di lite e nulla disponendo sulle spese di giustizia per il principio di gratuità dei giudizi pensionistici.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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