Falso titolo di studio e danno erariale: modica utilità della prestazione (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 12 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accesso all’impiego pubblico mediante falsa dichiarazione del possesso del titolo di studio prescritto, la prestazione lavorativa resa in assenza del titolo non è di per sé foriera di alcuna utilità giuridicamente apprezzabile per l’amministrazione, determinandosi il venir meno del nesso sinallagmatico tra attività svolta e retribuzione percepita. Tuttavia, la specialità dell’art. 1, comma 1-bis, della l. n. 20/1994 rispetto all’art. 2126 cod. civ. impone di scomputare, in sede di quantificazione del danno, i vantaggi comunque conseguiti dalla pubblica amministrazione o dalla comunità amministrata. Ove la prestazione consista in mansioni meramente esecutive e routinarie, il vantaggio può essere riconosciuto e valutato equitativamente, ai sensi dell’art. 1226 cod. civ., senza che ciò comporti l’azzeramento del danno erariale.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio una collaboratrice scolastica, chiedendone la condanna al pagamento di complessivi € 8.052,75 in favore del Ministero dell’Istruzione e del Merito e dell’I.N.P.S., oltre accessori e spese. La convenuta aveva presentato domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto del personale A.T.A. per il triennio 2017-2019, dichiarando il possesso di un diploma di qualificazione professionale conseguito presso un istituto paritario.
Dalle indagini penali era emersa la falsità del titolo: il numero identificativo riportato sul diploma era stato assegnato a un attestato rilasciato da altro istituto, e la sessione straordinaria di esami non si era mai tenuta. La convenuta era stata condannata con sentenza irrevocabile per falso aggravato e truffa aggravata ai danni dello Stato. Essendo stata inserita in graduatoria, aveva ottenuto incarichi di supplenza come collaboratrice scolastica presso un istituto comprensivo, percependo retribuzioni e contributi NASPI. Chiamata a rispondere del danno erariale, ha eccepito l’assenza di un concreto pregiudizio, invocando l’utilità delle prestazioni rese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che la convenuta non ha aderito al rito monitorio attivato con decreto presidenziale. Nel merito, ha accertato che ella aveva esibito un falso diploma ai fini dell’inserimento nelle graduatorie e che soltanto mediante tale condotta illecita aveva ottenuto gli incarichi di supplenza. La condanna penale irrevocabile ha confermato il quadro probatorio.
Quanto all’attestato di qualificazione professionale come estetista, asseritamente conseguito nel 1999, la Corte ha osservato che esso non è mai stato dichiarato all’amministrazione scolastica — né nella domanda del 2017, né in quella più recente, né in sede disciplinare, né nel processo penale, né nelle deduzioni difensive. In mancanza della necessaria sottoposizione al vaglio dell’amministrazione, imputabile esclusivamente alla convenuta, tale titolo non può assumere alcuna rilevanza giuridica nel giudizio contabile.
Il thema decidendum si è così focalizzato sull’utilità attribuibile all’attività lavorativa svolta in presenza di un falso titolo abilitante. La Corte ha richiamato la giurisprudenza contabile prevalente, secondo cui la violazione di norme imperative comporta la radicale nullità del contratto di lavoro per illiceità della causa, senza che possa riconoscersi alcuna utilitas. Ha poi dato conto dell’orientamento più recente, che valorizza l’ampia formulazione dell’art. 1, comma 1-bis, della l. n. 20/1994, quale norma speciale prevalente rispetto all’art. 2126 cod. civ., e la distinzione tra contratto illecito e contratto meramente illegale, con la conseguente irrilevanza dell’illiceità della causa in caso di violazione di norme proibitive dell’assunzione.
Aderendo a tali orientamenti, il Collegio ha riconosciuto una qualche oggettiva utilità per l’amministrazione derivante dall’attività svolta nel periodo di supplenza. Tale riconoscimento non azzera il danno: la convenuta, conseguendo gli incarichi mediante un titolo falso, ha privato l’amministrazione della possibilità di fruire di prestazioni di migliore livello da parte di candidati in possesso di titoli validi e veritieri. Ammettere un’utilità totale e incondizionata equivarrebbe a svuotare di rilevanza la normativa sull’accesso al pubblico impiego.
La quantificazione dell’utilità è stata rimessa a una prudente valutazione equitativa, ai sensi dell’art. 1226 cod. civ. Richiamando l’orientamento che, in fattispecie analoghe, ha stimato il vantaggio in circa il 50% della retribuzione, la Corte ha determinato l’onere risarcitorio in complessivi € 6.000,00, di cui € 3.814,00 in favore del Ministero e € 2.186,00 in favore dell’I.N.P.S., con interessi legali dalla pubblicazione della sentenza. Le spese di giudizio seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 31 del c.g.c.
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Nota della Redazione
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