Beneficio contributivo art 80 l 388/2000 accertamento sanitario e interesse autonomo (Corte dei Conti Sez. I App. n. 108 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla maggiorazione contributiva prevista dall’art. 80, comma 3, l. n. 388/2000 spetta all’interessato a prescindere dalla domanda di accertamento del diritto a pensione. Tale beneficio attribuisce l’accredito di due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di attività prestata come invalido con grado superiore al 74%, ancor prima del verificarsi degli eventi condizionanti il diritto all’erogazione del trattamento pensionistico. Ne consegue che sussiste un interesse ad agire autonomo per il riconoscimento della maggiorazione, previo accertamento del requisito sanitario che lo legittima, quale diritto distinto rispetto al diritto a pensione. La domanda amministrativa per il beneficio si intende già ricompresa nella richiesta di accertamento sanitario, il cui esito sfavorevole è impugnabile in sede giurisdizionale senza necessità di altra specifica domanda. La relativa controversia appartiene alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti.
Il Fatto
Una dipendente pubblica, affetta da gravi patologie invalidanti, impugnava il verbale della Commissione sanitaria che le aveva riconosciuto un’invalidità del 67%, percentuale insufficiente per accedere al beneficio di cui all’art. 80, comma 3, l. n. 388/2000, consistente in due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di attività, fino a un massimo di cinque anni.
Il giudice di primo grado dichiarava il ricorso inammissibile per carenza di interesse ad agire, ritenendo necessario che la ricorrente avesse già presentato domanda di pensione, essendo ancora in attività di servizio. La sentenza veniva appellata.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato in via pregiudiziale l’eccezione di inammissibilità per carenza di previa domanda amministrativa sollevata dall’Inps in appello ai sensi dell’art. 153 c.g.c., rilevando che essa era già stata formulata nella memoria di costituzione in primo grado, con conseguente sua tempestività.
Nel merito, il Collegio ha richiamato l’orientamento della Cassazione secondo cui la maggiorazione contributiva ex art. 80, comma 3, l. n. 388/2000 costituisce una forma di tutela preventiva per categorie di lavoratori svantaggiate dalle condizioni di salute. Il beneficio dell’accredito di due mesi per ogni anno di attività prestata come invalidi con grado superiore al 74% opera ancorché non sia ancora maturato il diritto a pensione.
La Corte ha quindi affermato che la richiesta di accertamento dello stato invalidante, formulata dall’interessata e culminata nel verbale Inps del 6 dicembre 2022, è il presupposto per la concessione dei benefici di legge ed è idonea a far conseguire il beneficio in presenza dei requisiti previsti. L’esito sfavorevole della procedura di accertamento sanitario è pertanto suscettibile di ricorso in sede giurisdizionale, senza necessità di altra specifica domanda, essendo quella amministrativa già ricompresa nella richiesta di accertamento sanitario.
Quanto alla giurisdizione, la Corte ha precisato che la domanda di accertamento delle condizioni sanitarie preordinate al riconoscimento del beneficio contributivo appartiene alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, ricomprendendo tutte le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti, come chiarito dalla Cassazione con la pronuncia n. 12903/2021.
La sentenza di primo grado è stata quindi annullata, con rinvio al giudice di primo grado in diversa composizione, ai sensi dell’art. 170, comma 4, c.g.c., per il solo esame del merito e delle spese, non essendosi il primo giudice pronunciato su tali questioni.
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Nota della Redazione
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