Responsabilità contabile per danno da mancata riscossione di entrate (Corte dei Conti Sez. III App. n. 99 del 19.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità amministrativo-contabile, la giurisdizione della Corte dei conti si radica ogniqualvolta venga in rilievo la lesione di una risorsa pubblica, anche quando la condotta omissiva dell’agente sia prodromica rispetto a una potenziale capacità contributiva solo astrattamente realizzabile. Il danno erariale conseguente alla mancata riscossione di entrate è risarcibile in via equitativa, ma solo ove risulti dimostrata la definitività della perdita del credito e la nesso causale tra la condotta inerte e la preclusione al recupero. La giurisdizione contabile non può essere esclusa dalla natura tributaria del credito non riscosso, poiché l’oggetto del giudizio resta il pregiudizio patrimoniale subito dall’ente pubblico.
Il Fatto
La vicenda trae origine da un giudizio di responsabilità amministrativo-contabile instaurato dalla Procura contabile nei confronti di un agente pubblico, al quale si contestava la mancata attivazione delle procedure di riscossione coattiva di entrate tributarie e patrimoniali. Il giudizio di primo grado si concludeva con una condanna al risarcimento del danno erariale quantificato dall’organo giudicante.
L’appellante impugnava la decisione di prime cure deducendo, in via principale, il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, sostenendo che la controversia afferisse alla materia tributaria e, nel merito, l’insussistenza del danno per difetto di definitività del credito.
La Motivazione della Corte
La Sezione III Centrale di Appello ha esaminato in via prioritaria l’eccezione di difetto di giurisdizione, rigettandola. La Corte ha ribadito che la giurisdizione contabile si fonda non già sulla natura dell’entrata, ma sulla titolarità pubblica della risorsa e sulla possibilità di configurare un danno erariale come pregiudizio patrimoniale diretto subito dall’ente. La qualificazione tributaria del credito non sposta il giudizio nell’alveo della giurisdizione ordinaria, poiché l’oggetto del contendere resta la responsabilità dell’agente per la mancata attivazione degli strumenti di recupero.
Sul piano sostanziale, i giudici d’appello hanno confermato il principio per cui la mancata riscossione di entrate pubbliche integra un danno risarcibile quando la condotta omissiva dell’agente priva definitivamente l’amministrazione delle somme dovute. La Corte ha precisato come il nesso causale debba essere verificato in concreto, escludendo che si possa addossare all’agente un pregiudizio meramente ipotetico o connesso a fattori sopravvenuti e imprevedibili.
Quanto alla quantificazione del danno, la decisione conferma l’orientamento secondo cui questa può avvenire in via equitativa, valorizzando il comportamento processuale e la condotta complessiva dell’agente. Tuttavia tale criterio presuppone che sia provata l’astratta recuperabilità, fatta salva la sopravvenuta definitività della perdita.
La Sezione ha pertanto disatteso i motivi di gravame, confermando la sussistenza della responsabilità e precisando che l’appello non introduce argomentazioni idonee a superare il giudizio di primo grado. La decisione si colloca nel solco dell’indirizzo che distingue tra danno da perdita definitiva e mera insufficienza di procedure interne di sollecito.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.