Conto giudiziale dell’agente contabile e irregolarità formale dell’imposta di soggiorno (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 3 del 20.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, la mera irregolarità formale nella tenuta del conto giudiziale da parte dell’agente contabile non giustifica l’addebito della somma riscossa quando risulti provato il regolare versamento nelle casse comunali dell’imposta di soggiorno. L’accertamento della sola irregolarità formale, priva di incidenza sul versamento, rende superfluo l’ordine di ricompilazione del conto richiesto dalla Procura erariale e impone il discarico dell’agente da ogni addebito. Il giudice di conto distingue così il piano della regolarità documentale da quello della effettiva giacenza delle somme e del loro impiego, riconducendo l’addebito alla sola responsabilità contabile da ammanco.

Il Fatto

Un’agente contabile, affidataria della riscossione dell’imposta di soggiorno su un immobile ad uso turistico, è chiamata a rendere il conto giudiziale del 2018. Il Magistrato istruttore, con relazione depositata nel giugno 2024, ne aveva chiesto lo svolgimento in pubblica udienza sotto il profilo della irregolarità per lacunosità, per non essere stato riportato il dettaglio della somma riscossa e per l’assenza di bollettari o ricevute, condizione quest’ultima che precludeva ogni controllo sulle dichiarazioni rese.

Notificata la relazione, la contabile deposita comparsa di risposta, assume di avere adempiuto agli obblighi di legge, di avere redatto per la prima volta in via autonoma il conto giudiziale e chiede il discarico senza condanna alle spese. La Procura regionale, nelle conclusioni depositate in vista dell’udienza, chiede che sia accertata la sola irregolarità formale del conto con sua ricompilazione e, nel merito, il discarico.

La Motivazione della Corte

La Sezione prende le mosse dal contenuto delle conclusioni della Procura erariale, che aveva circoscritto il proprio assunto alla sola irregolarità formale del conto, chiedendone la ricompilazione.

Il Collegio, esaminati gli atti depositati in udienza, riconosce come correttamente individuati gli addebiti sotto il profilo formale: il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla legge nella tenuta documentale e nella riproduzione del mandato della somma riscossa.

Il punto decisivo, però, è un altro. Dagli atti emerge il regolare versamento nelle casse comunali dell’imposta di soggiorno riscossa. La Sezione valorizza questo dato, che sposta il giudizio dal piano della regolarità formale a quello della effettiva giacenza delle somme e del loro impiego conforme.

Da qui la conseguenza processuale: la correttezza del versamento rende superflua la ricompilazione del conto giudiziale, ancorché formalmente richiesta dalla Procura erariale. L’incompletezza documentale, non traducendosi in un ammanco a danno dell’ente, resta una mera irregolarità priva di autonoma rilevanza contabile.

Il Collegio, pertanto, accoglie le conclusioni della Procura regionale e, in coerenza con esse, discarica l’agente contabile da ogni addebito relativo alla gestione dell’imposta di soggiorno riscossa per l’immobile ad uso turistico, nulla disponendo per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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