Pensione di inabilità e insussistenza dell’impossibilità lavorativa assoluta (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 499 del 29.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pensione di inabilità ex art. 2, comma 12, legge n. 335/1995, il requisito costitutivo è costituito dall’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, non già dalla sola inidoneità al servizio presso l’amministrazione di appartenenza. Il giudice può fondare il rigetto sulla consulenza tecnica d’ufficio, quando questa sia motivata, logicamente coerente e rispettosa del contraddittorio tecnico. Il permanere della patologia in atto di remissione sintomatologica e in follow up periodico non implica di per sé l’impossibilità lavorativa assoluta, ove residui una capacità lavorativa, sia pure di tipo non usurante. La mancata guarigione non equivale a inabilità permanente assoluta.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente di un Corpo di polizia a ordinamento militare, aveva ottenuto nel 2015 il riconoscimento dell’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa all’atto dell’istanza, con stato inabilitante dichiarato rivedibile a due anni. L’INPS aveva liquidato la pensione di inabilità con decorrenza dalla prima determinazione.
In sede di visita di verifica biennale del 15.02.2017, la competente Commissione medica ospedaliera aveva escluso la persistenza dell’impossibilità lavorativa assoluta, confermando soltanto la non idoneità al servizio militare. Su questa base l’INPS aveva revocato la pensione di inabilità a decorrere dal 16.02.2017 e liquidato la pensione di inabilità ordinaria. Il ricorrente ha quindi agito per l’accertamento dei requisiti di legge.
La Motivazione della Corte
La questione giuridica attiene all’accertamento del requisito della assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa previsto dall’art. 2, comma 12, legge n. 335/1995. La Corte ricostruisce la fattispecie normativa: i dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti alle forme di previdenza esclusive, cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio, hanno diritto alla pensione di inabilità quando versino in tale condizione.
La non idoneità permanente assoluta al servizio presso il Corpo di appartenenza non integra da sola il requisito, poiché la norma richiede l’impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. La Corte rileva che tale circostanza non è ravvisabile nel caso concreto.
Attesa la natura eminentemente tecnica della questione, il giudice ha disposto una consulenza tecnica d’ufficio presso l’Ufficio medico-legale del Ministero della Salute. Il CTU ha escluso che all’epoca della visita di revisione biennale sussistesse la condizione di impossibilità lavorativa assoluta, confermando il giudizio anche in relazione allo stato attuale e alla documentazione sanitaria successiva. Il parere risulta in linea con le valutazioni della Commissione medica di verifica.
Il consulente, esaminate le patologie in attuale remissione sintomatologica e in follow up semestrale, ha ipotizzato la sussistenza di una residua capacità di lavoro, sebbene di caratteristiche non usuranti. La Corte condivide le conclusioni medico-legali: il collegio si è espresso dopo accurata valutazione della documentazione sanitaria, rispettando il contraddittorio tecnico. Le relazioni specialistiche depositate dalla parte, pur concludendo che la patologia non consente di parlare di guarigione, non incidono sulle residue capacità lavorative.
In conclusione, la relazione peritale è ritenuta motivata, logicamente coerente e completa, senza elementi per discostarsene. Il ricorso è pertanto rigettato, con compensazione delle spese legali per la complessità della fattispecie e nulla per le spese di giudizio stante la gratuità del procedimento.
Nota della Redazione
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