Variante in corso di gara e alterazione della natura generale del contratto (Corte dei Conti Sez. contr. Calabria n. 195 del 11.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le modifiche contrattuali intervenute dopo l’aggiudicazione e prima della stipula, che estendono l’oggetto dell’affidamento a livelli di progettazione non contemplati dalla gara e riferiti a un’opera diversa per consistenza e sedime, alterano la natura generale del contratto e non rientrano tra le varianti consentite dall’art. 106, comma 1, lett. c), n. 2), d.lgs. n. 50/2016, in attuazione dell’art. 72 della direttiva 24/2014/UE. La stazione appaltante avrebbe dovuto indire una nuova procedura di affidamento. La variante motivata dalla sopravvenienza del d.lgs. n. 36/2023 è illegittima, poiché l’art. 225, comma 9, d.lgs. n. 36/2023 consente la prosecuzione del rapporto secondo i livelli di progettazione previgenti, con conseguente difetto del requisito della necessità della modifica. La mancanza di un atto autorizzatorio del RUP e la carenza di motivazione integrano autonomi profili di illegittimità.
Il Fatto
Il Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Sicilia-Calabria ha sottoposto al controllo preventivo di legittimità due decreti di approvazione: il decreto prot. n. 11654 del 2021, relativo al disciplinare di incarico sottoscritto il 24/05/2021 per servizi di architettura e ingegneria, e il decreto prot. n. 669 del 2025, recante approvazione dell’atto di sottomissione del 16/10/2024.
La vicenda trae origine da una gara indetta nel 2018 per la sola progettazione esecutiva di un’opera già definita da un progetto definitivo validato nel 2015. Dopo l’aggiudicazione, mutate le esigenze allocative dell’amministrazione utilizzatrice, l’incarico è stato ricontrattato per ricomprendere la redazione del PFTE e del progetto esecutivo su un’opera diversa. Il ritardo nella trasmissione degli atti al controllo ha imposto una prima verifica di assoggettabilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la questione della tardiva trasmissione al controllo dei decreti approvativi. Richiamando il consolidato orientamento della Corte dei conti sui contratti di durata, ritiene che il controllo preventivo resti esercitabile quando l’affidamento non abbia ancora esaurito i propri effetti. Nel caso concreto le attività non sono giunte a compimento, dovendosi ancora completare la progettazione di fattibilità e quella esecutiva. I decreti sono pertanto assoggettabili al controllo.
Nel merito, il profilo centrale concerne l’oggetto dell’affidamento, difforme rispetto a quello posto a base della procedura di evidenza pubblica. Dagli atti emerge che la gara riguardava la sola progettazione esecutiva di un complesso edilizio di volumetria e superficie già definite; il contratto stipulato nel 2021 ha invece affidato la redazione di più livelli di progettazione su un’opera di consistenza ridotta e su area di sedime diversa. Tale modifica, secondo la Corte, ha alterato la natura generale del contratto, violando l’art. 106, comma 1, lett. c), n. 1), d.lgs. n. 50/2016, che recepisce l’art. 72 della direttiva 24/2014/UE. Il Collegio richiama la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE secondo cui le modifiche sostanziali alle disposizioni essenziali equivalgono a una nuova aggiudicazione, nonché il considerando 109 della direttiva.
La Corte esamina poi il procedimento di variazione. La nota indicata dall’amministrazione come autorizzatoria è un atto interlocutorio, anteriore alla determinazione dei corrispettivi, non qualificabile come autorizzazione. Il modulo corretto è quello seguito per la successiva variante del 2024, con autorizzazione sottoscritta dal RUP e dal dirigente. La carenza di atto autorizzatorio rende la variante priva di motivazione esplicita e di valutazione sui presupposti di legge. Il Collegio rileva inoltre l’omissione degli obblighi pubblicitari di cui all’art. 106, commi 5 e 14, d.lgs. n. 50/2016, che tuttavia non incidono sulla legittimità degli atti.
Quanto alla variante del 2024, il Collegio esclude che la sopravvenienza del d.lgs. n. 36/2023 integri una circostanza imprevista e imprevedibile ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c), n. 1), d.lgs. n. 50/2016. L’art. 225, comma 9, d.lgs. n. 36/2023 consente espressamente la prosecuzione del rapporto secondo i livelli di progettazione previgenti: la modifica non era necessitata, ma solo preferita. La variante è quindi illegittima anche per difetto di motivazione, emergendo dagli atti un mero richiamo alla sopravvenienza normativa.
La Corte conferma infine la copertura finanziaria degli atti e, in accoglimento dei profili di illegittimità esaminati, ricusa il visto e la registrazione dei decreti approvativi.
Nota della Redazione
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