Cessazione della materia del contendere e spese per soccombenza virtuale (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 47 del 23.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Quando l’INPS, convenuto in giudizio pensionistico, riconosca le ragioni del ricorrente e provveda alla rideterminazione del trattamento e al pagamento degli arretrati solo dopo la notifica del ricorso, va dichiarata la cessazione della materia del contendere. La circostanza che il riconoscimento sia intervenuto in corso di causa non esime l’Istituto dal rimborso delle spese di giudizio, che vanno liquidate secondo il principio della soccombenza virtuale, con distrazione in favore dell’avvocato antistatario. L’eventuale ritardo del datore di lavoro nell’aggiornamento delle denunce contributive, non provato in atti, non esclude la responsabilità dell’INPS, legittimato passivo nella controversia.

Il Fatto

La ricorrente, già dipendente del Ministero dell’Istruzione e ora in congedo, ha impugnato la liquidazione del proprio trattamento pensionistico, determinato col sistema c.d. “misto”. L’Istituto aveva calcolato la pensione sulla base degli incrementi stipendiali di fascia 21, benché la ricorrente risultasse già inquadrata nella fascia 28 dal 2003 e nella fascia 35 dal 2010, con conseguente maggiore anzianità di servizio.

Le istanze amministrative non avevano prodotto alcun esito, sicché la pensionata ha proposto ricorso davanti alla Corte dei conti. Costituitosi in giudizio, l’INPS ha esposto di avere rideterminato il trattamento e liquidato gli arretrati, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese. La ricorrente ha aderito alla richiesta, ma ha domandato la liquidazione delle spese in proprio favore.

La Motivazione della Corte

Le parti hanno concordemente richiesto una pronuncia di cessazione della materia del contendere, avendo l’INPS liquidato il trattamento pensionistico e corrisposto gli arretrati, con gli accessori, in senso conforme alla domanda giudiziale. Il giudice ha dunque preso atto dell’intervenuta soddisfazione della pretesa e ha dichiarato la cessazione.

La questione realmente dibattuta riguarda le spese di giudizio. La difesa dell’Istituto aveva sostenuto che il ritardo sarebbe ascrivibile al Ministero datore di lavoro, inadempiente nell’aggiornare le denunce contributive da trasmettere all’INPS.

Il giudice ha respinto questa prospettazione: non vi è dimostrazione, in atti, di quanto asserito dalla difesa dell’INPS. Il dato oggettivo rilevante è che l’INPS, legittimato passivo nella controversia, ha riconosciuto le ragioni della ricorrente con ritardo e dopo la notifica del ricorso introduttivo.

Da qui la condanna dell’Istituto al rimborso delle spese, liquidate in euro 1.200,00 oltre accessori di legge, secondo il principio della c.d. “soccombenza virtuale”. La somma è distratta in favore dell’avvocato antistatario. Il riconoscimento tardivo della pretesa, benché satisfattivo, non priva infatti il ricorrente del rimborso dei costi sopportati per ottenere ciò che gli era dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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