Previdenza: nessuna pensione indiretta in assenza di posizione assicurativa Ipost (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 58 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto a pensione, a carico della gestione previdenziale subentrata, presuppone l’esistenza di una posizione assicurativa effettivamente iscritta presso il Fondo di riferimento. Ove l’interessato sia cessato dal servizio prima della data di decorrenza dell’iscrizione al Fondo ex Ipost, e non risulti alcun transito nella relativa gestione, nessun trattamento pensionistico può essere riconosciuto, né in favore del dante causa né, per conseguenza, del suo erede. La circostanza che la dichiarazione datoriale attestasse il versamento dei contributi non è sufficiente quando l’estratto contributivo dell’INPS non consente di individuare la gestione previdenziale di appartenenza e non riporta le retribuzioni pensionabili. Il rigetto consegue alla carenza del presupposto costitutivo del diritto, restando assorbita ogni ulteriore questione, ivi compresa l’eccezione di prescrizione quinquennale dei ratei.
Il Fatto
La ricorrente, vedova di un lavoratore dipendente cessato dal servizio presso l’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, ha presentato in via amministrativa domanda di pensione indiretta nel 2022, senza ottenere riscontro dall’INPS. Esperito senza esito il ricorso amministrativo, ha adito la Corte dei conti chiedendo il riconoscimento della pensione di vecchiaia in favore del dante causa e, per l’effetto, della pensione indiretta in proprio favore, con gli arretrati dalla domanda amministrativa.
L’INPS, costituendosi, ha negato la sussistenza dei requisiti in capo al dante causa e ha eccepito in subordine la prescrizione quinquennale dei ratei anteriori al mese di maggio 2017. Con ordinanza istruttoria il giudice ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Poste Italiane S.p.a., datore di lavoro non convenuto ma competente in tema di accertamento e liquidazione del trattamento, che è rimasta contumace.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il giudice dichiara la contumacia di Poste Italiane S.p.a., ritualmente evocata e non costituita.
Nel merito, la domanda non può trovare accoglimento. La Corte rileva che su analogo ricorso, presentato nel 2016, questa stessa Sezione si era già pronunciata con la sentenza n. 988/2021 del 7.10.2021, negando il diritto a pensione in favore del dante causa. Questi non risultava mai essere stato iscritto al Fondo ex Ipost, essendo cessato dal servizio alle dipendenze di Poste Italiane il 6.6.1994, quindi prima dell’1.8.1994, data di decorrenza dell’iscrizione al Fondo, nel quale pertanto non era mai transitato.
La Corte esamina poi la dichiarazione resa nel 2010 dal responsabile di Poste Italiane di Napoli, secondo cui dal 16.5.1974 al 15.6.1994 erano stati corrisposti integralmente retribuzione e contributi, mentre dal 6.6.1994 al 12.7.1997, data del licenziamento, era stata corrisposta una retribuzione ridotta del 50% per sospensione cautelare del servizio. Il giudice osserva che tale dichiarazione non tiene conto della circostanza che quanto percepito nel periodo di sospensione cautelare è stato poi richiesto in integrale restituzione, essendo stato il licenziamento ritenuto legittimo con sentenza del Tribunale di Napoli del 29.3.2000, divenuta irrevocabile il 30.3.2001, con decorrenza sin dall’inizio della sospensione cautelare, cioè dal 6.6.1994.
Decisivo è, inoltre, l’estratto contributivo versato dall’INPS: le informazioni trasmesse da Poste Italiane non consentono di stabilire la gestione previdenziale del dante causa, non chiarendo se la categoria di pensione sia ascrivibile alla gestione dei pubblici dipendenti o alla gestione ex Ipost, di cui non vi è alcuna traccia negli archivi contributivi dell’INPS; né risultano trasmesse le informazioni sulle retribuzioni pensionabili.
Da tutto ciò emerge che, in assenza di posizione assicurativa Ipost, nessun diritto a pensione a carico del subentrato INPS può essere riconosciuto in favore del dante causa, né, conseguentemente, nei confronti della sua avente causa. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese di lite in ragione della complessità della questione trattata. Resta assorbita l’eccezione di prescrizione.
Nota della Redazione
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