Relazione di fine mandato sottoscritta a ritroso dalle nuove elezioni (Corte dei Conti Sez. Autonomie n. 17 del 10.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel caso in cui le elezioni dei consigli comunali abbiano luogo oltre la scadenza del mandato, il termine per la sottoscrizione della relazione di fine mandato di cui all’art. 4, comma 2, d.lgs. n. 149/2011 deve essere calcolato a ritroso dalla data fissata per le nuove elezioni e non dalla scadenza del quinquennio dall’inizio del mandato. L’istituto assolve una funzione di conoscenza dell’operato dell’amministrazione uscente, strumentale all’esercizio consapevole del voto. Tale finalità impone di collocare la sottoscrizione e la pubblicazione in prossimità della consultazione elettorale, sì da garantire all’elettorato il congruo periodo di riflessione di sessanta giorni. La soluzione ancorata alla scadenza formale del mandato determina un vuoto conoscitivo sull’attività compiuta dopo il quinquennio.

Il Fatto

Un Comune, tramite il Consiglio delle autonomie locali, ha chiesto alla competente Sezione regionale di controllo un parere sul termine di sottoscrizione della relazione di fine mandato. Le elezioni comunali si erano tenute il 20 e 21 settembre 2020, in forza del rinvio disposto dall’art. 1, comma 1, lettera b), d.l. n. 26/2020 per l’emergenza pandemica, in luogo del turno ordinario compreso tra il 15 aprile e il 15 giugno.

Poiché il mandato scade nel secondo semestre, le elezioni successive sono fissate nella primavera del 2026, oltre cinque anni dalla proclamazione degli eletti. Il quesito verte sul computo del dies a quo: dalla scadenza naturale del mandato o dalla data delle nuove elezioni. La Sezione territoriale ha prospettato la questione di massima non ravvisando un contrasto tra Sezioni, ma elementi di incertezza applicativa su una fattispecie destinata a ripetersi. Il Presidente ha rimesso l’esame alla Sezione delle autonomie.

La Motivazione della Corte

La Sezione ritiene ammissibile il quesito, sotto il profilo soggettivo e oggettivo, richiamando le motivazioni della deliberazione della Sezione regionale. Il punto centrale è la scadenza del termine in presenza di oltre cinque anni tra proclamazione ed elezioni, ipotesi non disciplinata: si configura una lacuna legis da colmare in via interpretativa.

La giurisprudenza contabile non offre pronunce specifiche. Le Sezioni Riunite in speciale composizione, nella sentenza n. 5/2021/EL, in un obiter dictum, hanno distinto la durata del mandato dalla prorogatio delle funzioni, sostenendo l’argomento letterale del termine calcolato dalla scadenza originaria. La Sezione delle autonomie, con la n. 15/2023/QMIG, ha invece affrontato il caso delle elezioni anticipate, affermando che il termine di sessanta giorni non può che calcolarsi a ritroso dalla data fissata per le nuove elezioni.

Pur muovendo da un’ipotesi di segno opposto, il criterio di quella pronuncia valorizza l’essenza dell’istituto: rendere nota agli elettori l’attività compiuta, per una scelta informata con un preavviso congruo e in prossimità del voto. Il Collegio adotta il criterio teleologico e ritiene che ancorare la sottoscrizione alla scadenza del quinquennio non garantisca il raggiungimento dello scopo.

Una lettura letterale dell’art. 4, comma 2, d.lgs. n. 149/2011 escluderebbe dalla relazione una parte significativa dell’attività svolta dopo il quinquennio, con un vuoto conoscitivo su esiti di controlli, rilievi della magistratura contabile, dati finanziari consolidati o anomalie nei rapporti con enti partecipati. L’interpretazione conforme alla funzione dell’istituto si armonizza con l’apparato sanzionatorio dell’art. 4, comma 6, d.lgs. n. 149/2011: le sanzioni, per ritardo o omissione, risultano più efficaci se irrogate in prossimità del periodo elettorale, e l’obbligo di motivare l’eventuale mancata pubblicazione acquista significatività se assolto vicino alle elezioni. La Sezione enuncia così il principio di diritto, cui tutte le Sezioni regionali si conformeranno.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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