Incrementi CCNL dirigenti scolastici pensionabili solo se maturati in servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 55 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel calcolo del trattamento di quiescenza confluiscono soltanto gli elementi retributivi che il dipendente ha acquisito il diritto di percepire in costanza di servizio. Gli incrementi stipendiali derivanti da un contratto collettivo, se scaglionati nel tempo, non possono essere computati nella base pensionabile per i periodi successivi al collocamento a riposo, ove manchi una espressa deroga normativa. L’art. 40, comma 3, del CCNL Istruzione e Ricerca 2016-2018, nel richiamare le scadenze e gli importi dell’art. 39, conferma che i benefici economici sono pensionabili solo se maturati alla data di cessazione. La riliquidazione segue dunque i limiti temporali degli scaglioni già maturati e non quelli meramente potenziali.
Il Fatto
Una dirigente scolastica, collocata in quiescenza dal 1° settembre 2017, ha adito la Corte dei conti lamentando l’erroneo adeguamento della propria pensione agli incrementi stipendiali introdotti dal CCNL Area Istruzione e Ricerca per il triennio 2016-2018, sottoscritto l’8 luglio 2019. Dopo diffide rimaste senza esito, l’INPS aveva proceduto a una riliquidazione ritenuta peggiorativa, sicché la ricorrente ha chiesto il riconoscimento del diritto all’esatto ricalcolo e la condanna dell’Ente previdenziale alle differenze economiche, con rivalutazione e interessi.
Si sono costituiti sia l’INPS, sostenendo di aver computato gli aumenti spettanti fino al pensionamento e non oltre, sia il Ministero dell’Istruzione, che ha affermato di aver svolto gli adempimenti di competenza e di aver comunicato gli importi tramite il sistema “Passweb”.
La Motivazione della Corte
Il giudice ricostruisce la questione alla luce dell’orientamento maggioritario della Sezione, dal quale dichiara di volersi discostare rispetto al proprio precedente di cui alla sentenza n. 318/2024. Il principio applicato è quello per cui, nel calcolo della pensione, rilevano solo i miglioramenti economici relativi agli scaglioni già percepiti alla data di cessazione dal servizio.
La Corte richiama le Sezioni Riunite n. 17/1999/QM: come non si matura in servizio il diritto a un aumento percentuale prima della relativa decorrenza, così non può computarsi in pensione, quale retribuzione differita, un trattamento mai acquisito e mai entrato nel patrimonio del soggetto. Il diritto, esistente solo in via potenziale, non si è concretizzato per il mancato avverarsi della condizione della permanenza in servizio alla data di maturazione dello scaglione.
Su questa linea si colloca l’art. 43 d.p.r. n. 1092/1973, che àncora la base pensionabile all’ultimo stipendio percepito: nel calcolo può confluire solo il quantum retributivo acquisito al momento della cessazione. L’art. 39 del CCNL prevede lo scaglionamento delle rideterminazioni dello stipendio tabellare, mentre l’art. 40 disciplina gli effetti sul trattamento di quiescenza: l’espressione “integralmente” va riferita alla somma dei benefici dei commi 1 e 2, non all’estensione degli aumenti futuri a chi era già cessato.
Il giudice esclude inoltre la cumulabilità tra benefici contrattuali e perequazione automatica: ammettere il cumulo condurrebbe a una duplicazione incompatibile con il meccanismo perequativo e a un trattamento persino superiore a quello del personale rimasto in servizio. Il ricorso è pertanto accolto parzialmente, con riconoscimento dei soli incrementi maturati fino al 1° settembre 2017. Le spese di lite sono compensate in ragione dell’accoglimento soltanto parziale.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.