Indebita percezione di certificati bianchi e responsabilità dell’amministratore di fatto (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 117 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La percezione di Titoli di Efficienza Energetica mediante presentazione di Richieste di Verifica e Certificazione fondate su documentazione falsa, attestante interventi di efficientamento mai realizzati, integra responsabilità amministrativo-contabile per danno erariale, con sviamento del contributo tariffario pubblico dalla destinazione istituzionale. La qualità di amministratore di fatto della società beneficiaria è desumibile da un quadro indiziario grave e concorrente, che ne attesta il controllo sostanziale sulla gestione. Il danno è commisurato al valore dei titoli indebitamente acquisiti, determinato in base al contributo tariffario definitivo fissato dall’Autorità per ciascuna annualità. Sussiste responsabilità solidale tra la società e l’amministratore di fatto, con natura dolosa della condotta.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti per il Veneto ha convenuto in giudizio una società, in liquidazione giudiziale, e il suo asserito amministratore di fatto, chiedendone la condanna solidale al pagamento di oltre undici milioni di euro in favore del Gestore dei Servizi Energetici, per indebita percezione di certificati bianchi. La notizia di danno è pervenuta da altra Procura regionale, a seguito di segnalazione della Guardia di Finanza nell’ambito di un procedimento penale per truffa aggravata.
Secondo la prospettazione attorea, la società — qualificata come ESCo, cioè soggetto titolare del progetto — avrebbe presentato trentasette Richieste di Verifica e Certificazione relative a interventi mai realizzati, ottenendo oltre cinquantamila titoli, poi ceduti sul mercato. Il GSE, all’esito del controllo documentale, aveva dichiarato la decadenza e richiesto la restituzione degli incentivi; i convenuti non si sono costituiti. È intervenuto in giudizio il GSE, aderendo alle ragioni della Procura.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto dichiarato la contumacia dei convenuti e l’ammissibilità dell’intervento del GSE, ai sensi dell’art. 85 c.g.c., ravvisando l’interesse meritevole di tutela dell’ente al recupero dei benefici erogati.
Sul rapporto di servizio, la Corte ha richiamato le Sezioni Unite (Cass. SS.UU. n. 295/2013, n. 5019/2010, n. 9963/2010), secondo cui la giurisdizione contabile si estende, in caso di indebita percezione di risorse pubbliche, anche alle persone fisiche che abbiano amministrato le società beneficiarie. Nel caso concreto, la qualità di amministratore di fatto è stata desunta da molteplici elementi: la disponibilità del timbro societario con firma digitalizzata, la facoltà di operare sui conti bancari, la procura irrevocabile per la cessione dell’85% del capitale, la destinazione dell’85% degli utili in contrasto con la quota del 15%.
Quanto all’antigiuridicità, la Corte ha ricostruito il meccanismo dei certificati bianchi, fondato su un regime obbligatorio di risparmio energetico e su un sistema di certificazione standardizzato che, per le schede tecniche in esame, non prevede verifiche preventive. Da ciò l’obbligo di garanzia del soggetto titolare circa la veridicità e completezza delle informazioni. La totale fittizietà degli interventi è stata accertata dalle verifiche della Guardia di Finanza: assenza di pratiche edilizie, mancanza di rapporti commerciali con le imprese indicate come esecutrici, dichiarazioni degli amministratori di condominio.
L’elemento soggettivo è stato qualificato come dolo, desunto dalla reiterazione del meccanismo fraudolento, dalla consapevole sfruttamento della procedura standardizzata e dall’incasso del controvalore dei titoli, percepito in misura preponderante dall’amministratore di fatto.
Sul danno, la Corte — richiamando la propria sentenza n. 26/2023 — ha qualificato i titoli come beni fungibili dotati di autonomo valore di mercato, commisurando il pregiudizio al contributo tariffario definitivo fissato dall’Autorità per le annualità di assegnazione. Il soggetto danneggiato è stato identificato nel solo GSE, non anche nel GME, mera controparte tecnica delle negoziazioni. I convenuti sono stati condannati in solido, con rivalutazione e interessi.
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Nota della Redazione
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