Pensione militare sistema misto: aliquota 2,44% anche sotto i 15 anni (Corte dei Conti Sez. II App. n. 12 del 15.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con un’anzianità superiore a 20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità inferiore a 15 anni, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell’aliquota del 2,44% per ogni anno utile. Non trova quindi applicazione il coefficiente del 35% previsto dall’art. 44 del d.P.R. n. 1092/1973. Il criterio vale anche per la fascia contributiva inferiore ai quindici anni, già lasciata priva di supporto interpretativo dalla pronuncia delle Sezioni riunite n. 1/QM/2021.
Il Fatto
Il ricorrente, ex appartenente all’Arma dei Carabinieri collocato in quiescenza dal 6 agosto 2019, aveva chiesto il ricalcolo della quota retributiva del trattamento pensionistico. Al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità di 14 anni, 0 mesi e 11 giorni. L’Ente previdenziale aveva liquidato la pensione con il sistema misto applicando, per la parte retributiva, il coefficiente del 35% dell’art. 44 del d.P.R. n. 1092/1973, in luogo della più favorevole aliquota dell’art. 54 del medesimo testo.
Il giudice di primo grado aveva respinto integralmente la domanda, ritenendo che il numero di anni maturati alla data di riferimento, inferiore ai quindici, non consentisse l’applicazione dell’aliquota richiesta, anche in ragione dei principi enunciati dalle Sezioni riunite n. 1/2021. Il pensionato ha proposto appello, richiamando la giurisprudenza di merito della Corte dei conti secondo cui spetta il calcolo con l’aliquota del 2,445%, poi ridimensionata al 2,44% alla luce della sopravvenuta sentenza n. 12/QM/2021.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato i limiti di applicabilità dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973. Sul punto era già intervenuta la sentenza delle Sezioni riunite n. 1/QM/2021, che aveva risolto il contrasto tra la Sezione d’appello per la Sicilia e le altre sezioni centrali, enunciando il principio per i militari cessati con oltre venti anni di anzianità e con una contribuzione al 31 dicembre 1995 compresa tra i quindici e i diciotto anni.
Quella pronuncia lasciava però scoperta la fascia contributiva inferiore ai quindici anni. Da qui il deferimento di un’ulteriore questione di massima, in ragione del contrasto tra la Sezione d’appello per la Regione Siciliana e la Sezione II centrale d’appello, favorevoli all’applicazione del 2,44%, e la Sezione I e la Sezione III d’appello, di avviso contrario.
Con la sentenza n. 12/QM/2021 le Sezioni riunite hanno affermato che la quota retributiva della pensione va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione dell’aliquota del 2,44% per ogni anno utile, anche in favore del personale militare con anzianità inferiore a quindici anni.
Il Collegio ha aderito a tale percorso argomentativo, in linea con la pacifica giurisprudenza delle Sezioni di appello, e ha constatato che l’appellante vantava, alla data di riferimento, quattordici anni di servizio. Ha quindi accolto integralmente il gravame, riconoscendo il diritto alla riliquidazione della pensione con l’applicazione di un coefficiente annuo del 2,44% sulla quota retributiva maturata sino al 31 dicembre 1995.
Il riconoscimento opera dalla data di maturazione di ciascun rateo arretrato, con la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 167, comma 3, c.g.c., fino all’effettivo soddisfo. Quanto alle spese, la novità interpretativa introdotta dall’orientamento nomofilattico intervenuto dopo la pubblicazione della sentenza impugnata ne ha giustificato l’integrale compensazione.
Nota della Redazione
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