Restitutio in integrum e decorrenza degli accessori sulla pensione riliquidata (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 16 del 15.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La restitutio in integrum disposta a seguito di assoluzione penale irrevocabile con formula piena produce effetti anche sul trattamento pensionistico, imponendo la riliquidazione della pensione con decorrenza dalla messa in quiescenza. Il pensionato deve andare esente da qualsiasi pregiudizio per il ritardo nel godimento della pensione, sicché gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sulle differenze mensili decorrono dal trentunesimo giorno successivo alla messa in quiescenza e non da una data successiva rimessa alla discrezionalità dell’ente datore di lavoro. Nel giudizio pensionistico di primo grado l’amministrazione può farsi rappresentare da un proprio dirigente o funzionario delegato, ai sensi dell’art. 158, comma 1, c.g.c. L’INPS è l’unico legittimato passivo in materia di determinazione del trattamento pensionistico, ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge n. 335/1995.

Il Fatto

Il ricorrente, dirigente dell’Agenzia delle Entrate, è stato sottoposto a sospensione cautelare facoltativa dal servizio nel 2012, con attribuzione di un’indennità alimentare pari al 50% della retribuzione. Nel corso del procedimento penale ha optato per la quiescenza anticipata, con effetto dal 1° gennaio 2013.

Assolto in secondo grado con sentenza divenuta irrevocabile perché il fatto non costituisce reato, ha ottenuto dall’amministrazione la restitutio in integrum con provvedimento dell’11.12.2020. L’Agenzia ha quindi invitato l’INPS a riliquidare la pensione regolarizzando la posizione assicurativa per il periodo di sospensione. L’INPS, pur sollecitato e diffidato, non ha provveduto, e il ricorrente ha agito in giudizio davanti alla Corte dei conti per ottenere la riliquidazione, gli accessori e il risarcimento del danno da lite temeraria.

La Motivazione della Corte

In via pregiudiziale, il Giudice Unico ha respinto l’eccezione d’inammissibilità della costituzione dell’Agenzia delle Entrate per difetto dello jus postulandi: nel giudizio pensionistico di primo grado l’amministrazione può farsi rappresentare da un dirigente o da un funzionario delegato, ai sensi dell’art. 158, comma 1, c.g.c.

È stata invece accolta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze, poiché il mancato aggiornamento delle denunce mensili analitiche (DMA) era ascrivibile all’amministrazione datoriale fino al 2012. Parimenti dichiarato il difetto di legittimazione dell’Agenzia delle Entrate, non avendo più competenza sulla determinazione del trattamento pensionistico dal 1996, spettando all’INPS il ruolo di ordinatore primario e secondario di spesa ex art. 2, comma 1, della legge n. 335/1995. La Corte ha precisato che la legittimazione si sarebbe estesa all’Agenzia solo se fosse stato azionato un danno da ritardo, mentre nel petitum erano formulate solo domande ex artt. 31 c.g.c. e 96 c.p.c., incentrate sulla condotta processuale.

Nel merito, poiché l’INPS ha provveduto alla riliquidazione con il cedolino di giugno 2024, è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse, secondo la fattispecie elaborata dalla giurisprudenza (Cass. n. 6676/2015), che ricorre quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere.

Residua la questione della decorrenza degli accessori. L’INPS li aveva ancorati al 22.12.2021; il ricorrente li pretendeva dal 1° gennaio 2013. La domanda è stata accolta: diversamente la restitutio in integrum non opererebbe dal collocamento in quiescenza, ma da una data rimessa alla discrezionalità dell’ente. Gli interessi e la rivalutazione sono pertanto dovuti dal trentunesimo giorno successivo alla messa in quiescenza e sino al 22.11.2021, esclusa l’applicazione dell’art. 1284, comma 4, cod. civ. per difetto del presupposto delle transazioni commerciali e con rivalutazione solo se l’indice di svalutazione supera il tasso legale (Sezioni Riunite n. 6/2008/QM). Rigettate le sanzioni processuali ex artt. 31 c.g.c. e 96 c.p.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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