Pensione mista INPDAI-AGO e tetto retributivo d.P.R. 58/1976 (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19562 del 15.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il tetto di cui all’art. 1 del d.P.R. n. 58 del 1976, secondo cui l’ammontare della pensione — comprensivo della quota derivante dall’esercizio della facoltà di cui all’art. 5 della legge n. 44 del 1973 — non può superare quello della pensione massima erogabile dall’INPDAI, si applica anche a chi accede alla pensione dopo la soppressione dell’ente. La confluenza dell’INPDAI nell’AGO, disciplinata dall’art. 42 della legge n. 289 del 2002, comporta una liquidazione pro quota e il richiamo alla disciplina già regolatrice dell’INPDAI per quantificare la quota accreditata fino alla soppressione dell’ente porta con sé l’applicazione del tetto. Non è sufficiente, a escluderlo, il richiamo a un precedente di merito reso su presupposti di fatto diversi, non essendo stata accertata l’identità delle situazioni.
Il Fatto
La controversia riguarda la misura del trattamento pensionistico di un dirigente industriale, già iscritto alla CPDEL e transitato in INPDAI con trasferimento dei contributi ai sensi dell’art. 5, quarto comma, della legge n. 44 del 1973. Soppresso l’INPDAI, l’assicurato è confluito nell’AGO con copertura INPDAP e poi in INPS, giungendo al pensionamento con quarant’anni di contribuzione utile.
La Corte d’appello di Firenze aveva confermato la condanna dell’INPS alla riliquidazione con applicazione delle scale di accrescimento CPDEL per il periodo antecedente al trasferimento contributivo, escludendo il tetto massimo di cui all’art. 1 del d.P.R. n. 58 del 1976. Per l’Istituto previdenziale il limite era invece operante, a tutela della parità di trattamento tra dirigenti sempre iscritti all’INPDAI e dirigenti provenienti da altre gestioni.
La Motivazione della Corte
L’INPS ha dedotto, con l’unico motivo, la violazione dell’art. 1 del d.P.R. n. 58 del 1976, dell’art. 5 della legge n. 44 del 1973 e dell’art. 42 della legge n. 289 del 2002, per non avere la Corte territoriale applicato il limite alla pensione spettante a chi, dopo un periodo di contribuzione presso la CPDEL, era transitato all’INPDAI e poi alla gestione AGO.
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, richiamando la questione già esaminata, in ultimo, da Cass. ord. n. 22059/2024 e, ancor prima, da ord. n. 30260/2022, la quale — sulla scia di Cass. n. 2415/2012 e Cass. n. 13980/2018 — ha affermato che il tetto è previsto anche per chi accede alla pensione dopo la soppressione dell’INPDAI.
Il percorso argomentativo muove dalla lettera dell’art. 1 del d.P.R. n. 58 del 1976, che vieta di superare l’importo della pensione massima erogabile dall’INPDAI anche in presenza di anzianità contributive maturate presso ordinamenti previdenziali diversi. A ciò si collega la disciplina dell’art. 42 della legge n. 289 del 2002, che ha regolato la confluenza dell’INPDAI nell’INPS disponendo la liquidazione pro quota della pensione spettante a chi è transitato all’AGO: il richiamo alla normativa già regolatrice del fondo soppresso per quantificare la quota accreditata fino alla soppressione porta con sé l’applicazione del tetto.
La Corte ha dato continuità a tale orientamento, richiamandolo anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., e ha rilevato il difetto della sentenza impugnata sul piano dell’accertamento. La Corte d’appello ha sì ritenuto il tetto applicabile quale limite in presenza di quarant’anni di contributi, ma ha motivato per relationem, richiamando un proprio diverso precedente in cui il raffronto era stato compiuto in fatto su un’anzianità contributiva trentennale e non su quella massima quarantennale. Manca, nel caso esaminato, qualsiasi accertamento sull’identità dei fatti e sulla misura del limite applicato.
Il limite riguarda l’ammontare della pensione, non l’entità della percentuale dell’aliquota di rendimento, che può differire pro quota tra CPDEL e INPDAI; il pensionato, d’altro canto, non ha indicato l’importo che in tal modo verrebbe calcolato, così da dimostrare il mancato superamento del tetto. Il ricorso è stato pertanto accolto, con cassazione della sentenza e rinvio, per nuovo esame, alla stessa Corte d’appello di Firenze in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.