Pensione privilegiata per placche pleuriche da amianto: ascrizione all’ottava categoria (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 13 del 06.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico militare, il parere della Commissione medico ospedaliera non è vincolante per il giudice contabile quando la sua valutazione tecnica sia stata adeguatamente contestata e il ricorrente abbia chiesto l’accertamento medico-legale. La consulenza del Collegio medico legale presso la Corte dei conti, ove adeguatamente argomentata e coerente, costituisce il fondamento del giudizio sull’ascrivibilità tabellare dell’infermità. Le placche pleuriche diffuse con deficit respiratorio restrittivo di grado moderato, in soggetto con anamnesi lavorativa di esposizione ad amianto, sono ascrivibili alla Tabella A, ottava categoria, allegata al d.P.R. n. 915/1978. Il diritto alla pensione privilegiata ordinaria decorre dalla data della domanda di aggravamento, ai sensi dell’art. 191, comma 3, d.P.R. n. 1092/1973.
Il Fatto
Il ricorrente, ufficiale in congedo della Marina Militare, ha domandato al Ministero della Difesa il riconoscimento della dipendenza dal servizio dell’infermità asbesto-correlata, per l’esposizione a polveri di amianto protrattasi durante il servizio quale meccanico navale. La CMO aveva dapprima ascritto l’infermità alla Tabella B del d.P.R. n. 915/1978; in seguito, su domanda di aggravamento, l’aveva dichiarata non aggravata, con conferma del diniego ministeriale ai fini della pensione privilegiata ordinaria.
Il militare ha quindi adito la Corte dei conti per ottenere l’ascrizione alla settima o ottava categoria della Tabella A, l’annullamento del parere della CMO e del decreto ministeriale, e in via istruttoria una consulenza medico-legale. Si sono costituiti il Ministero della Difesa, che ha eccepito l’insindacabilità del giudizio della CMO e la prescrizione quinquennale dei ratei, e l’INPS, che ha eccepito l’inammissibilità per carenza di domanda amministrativa nei propri confronti.
La Motivazione della Corte
Con sentenza-ordinanza n. 42/2024 la Corte aveva già affermato la propria giurisdizione, dichiarato ammissibile la domanda e la richiesta istruttoria, e incaricato il Collegio medico legale, Sezione speciale presso la Corte dei conti, di indicare la categoria tabellare applicabile e di verificare la suscettibilità di miglioramento dell’infermità.
La questione centrale è quella del rapporto tra il parere dell’organo medico dell’amministrazione e l’accertamento del giudice. Il Ministero aveva sostenuto che il giudizio della CMO costituisce manifestazione di discrezionalità tecnica, come tale vincolante, e che la CTU non può trasformarsi in strumento di riesame della valutazione amministrativa. La Corte ha superato questa impostazione attraverso lo strumento istruttorio richiesto dal ricorrente.
Il CTU, depositando le proprie valutazioni, ha qualificato la patologia come deficit respiratorio di tipo restrittivo di grado moderato, spirometricamente accertato, in soggetto con placche pleuriche diffuse e anamnesi professionale positiva per esposizione ad amianto. La dipendenza dal servizio non era più in discussione, essendo già comprovata dal curriculum lavorativo rilasciato dall’amministrazione e attestante l’esposizione all’asbesto dal 1966 al 1987.
La Corte ha ritenuto le operazioni consulenziali svolte secondo la scansione fissata dall’ordinanza istruttoria e pervenute a risultati adeguatamente argomentati e intrinsecamente coerenti. Le controparti non hanno formulato osservazioni sul procedimento logico seguito dal CTU né sui risultati medico-legali raggiunti: tale silenzio ha rafforzato l’affidabilità della consulenza.
Il ricorso è stato quindi accolto, con riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata per la patologia ascritta alla Tabella A, ottava categoria, con decorrenza dalla domanda di aggravamento. Le spese di lite sono state poste a carico delle amministrazioni convenute, in parti uguali, con distrazione in favore del procuratore.
Nota della Redazione
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