Pensione privilegiata: domanda di causa di servizio e giurisdizione contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 307 del 08.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia pensionistica, è ammissibile, ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., il ricorso con cui l’interessato, a fronte del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità oppostogli in sede amministrativa, domandi in sede giudiziale il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio, ritualmente prospettato nel mezzo introduttivo quale bene della vita ambito, e non abbia presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata. L’INPS è giusto contraddittore e parte necessaria del giudizio riguardante la pensione privilegiata, essendo tenuto, quale ordinatore secondario di spesa, al pagamento del trattamento sulla base della liquidazione disposta dall’Amministrazione datoriale. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, presso cui opera il C.V.C.S., non è parte necessaria, poiché i pareri di tale organo medico-legale costituiscono atti endo-procedimentali, privi di lesività immediata e non autonomamente impugnabili.

Il Fatto

Il ricorrente, sottufficiale dell’Esercito in posizione di ausiliaria, aveva chiesto nel 2016 il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “artrosi del rachide con disco-artrosi C5C6 e C6C7 e L5S1”, diagnosticata mediante esame radiografico. Il Dipartimento Militare di Medicina Legale aveva ascritto la patologia alla 8° cat., tab. A. Il C.V.C.S., con delibera del 2018, l’aveva invece ritenuta non dipendente da fatti di servizio, e il Ministero della Difesa aveva emanato il relativo decreto di diniego. Confermato il giudizio nel 2021, il ricorrente ha adito la Corte dei conti, sulla base di apposita CTP, per ottenere la pensione privilegiata vitalizia di 8° cat., tab. A, con arretrati.

Si sono costituiti l’INPS, eccependo l’improponibilità per carenza di domanda amministrativa e il difetto di legittimazione passiva, e il Ministero della Difesa, eccependo il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo, l’inammissibilità del ricorso e chiedendo l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dell’Economia.

La Motivazione della Corte

Il giudice unico ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione, rilevando che dal ricorso non emerge alcuna domanda di equo indennizzo, sicché la questione non si pone rispetto a tale voce.

Quanto alla pretesa carenza di domanda amministrativa, la Corte ha accertato l’esistenza di una specifica istanza del 2016, con cui il ricorrente aveva chiesto al Ministero della Difesa il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità e la sua ascrizione a categoria ai fini dell’equo indennizzo e della futura pensione privilegiata. Al momento di quella istanza il ricorrente era ancora in servizio, sopraggiungendo il collocamento in congedo solo successivamente. Trova quindi applicazione il principio delle Sezioni Riunite n. 12/2023, richiamato testualmente: è ammissibile il ricorso che, a fronte del diniego opposto in sede amministrativa, domandi in sede giudiziale l’accertamento della dipendenza in funzione del futuro trattamento di privilegio, anche in assenza di domanda amministrativa di pensione privilegiata.

È stata respinta anche l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’INPS. L’Ente previdenziale è parte necessaria, perché coinvolto nel procedimento sulla pensione privilegiata e tenuto, quale ordinatore secondario di spesa, al pagamento del trattamento sulla base della liquidazione disposta dal Ministero della Difesa.

Quanto all’integrazione del contraddittorio verso il Ministero dell’Economia, l’istanza è stata respinta: il C.V.C.S. è organo medico-legale che rende pareri tecnici endo-procedimentali, privi di lesività immediata e non autonomamente impugnabili, rispetto al provvedimento conclusivo del Ministero della Difesa.

Nel merito, la Corte ha disposto accertamento sanitario mediante ordinanza, delegando la ASL competente a formulare parere motivato. Il parere ha ritenuto l’infermità dipendente da fatti di servizio e ascrivibile alla VIII cat., tab. A. La Corte lo ha condiviso, in quanto fondato su attendibili elementi di fatto, convincenti argomentazioni logico-giuridiche e adeguato supporto medico-scientifico, coerente con le premesse in fatto. Ha quindi accolto il ricorso, riconoscendo il diritto alla pensione privilegiata ordinaria vitalizia di 8° cat., tab. A, con decorrenza fissata, condanna dell’INPS al pagamento degli arretrati, con rivalutazione e interessi nei limiti del cumulo parziale, e spese di lite a carico delle Amministrazioni soccombenti in misura eguale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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