Prescrizione dell’azione erariale e rendiconto dei gruppi consiliari regionali (Corte dei Conti Sez. I App. n. 182 del 30.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel sistema di controllo delle spese dei gruppi consiliari della Regione Sardegna, delineato dalle ll. rr. nn. 2/1966 e 37/1995 e dalle deliberazioni dell’ufficio di presidenza del Consiglio regionale, il rendiconto annuale e la relazione di accompagno rendono oggettivamente conoscibile l’illecito contabile sin dalla loro presentazione. Da tale momento decorre il termine di prescrizione dell’azione di responsabilità, senza che possa procrastinarsi il dies a quo a un momento successivo. La condanna in primo grado per colpa grave non è ontologicamente incompatibile con una successiva condotta intenzionale di occultamento del danno, ma quest’ultima, per impedire la prescrizione ai sensi dell’art. 1, comma 2, l. n. 20/1994, deve essere specificamente allegata e provata dall’attore pubblico. Il delitto di peculato, non connotato da immutatio veri o da modalità fraudolente, non comporta di per sé l’applicazione del più agevole regime prescrizionale.

Il Fatto

La Sezione giurisdizionale per la Sardegna, in parziale accoglimento della domanda della Procura regionale, aveva condannato l’appellante al pagamento di una somma a titolo di responsabilità amministrativo-contabile per colpa grave, derivante dall’utilizzo non idoneamente documentato di fondi destinati al funzionamento del gruppo consiliare regionale di appartenenza durante la XIII legislatura.

L’interessato ha proposto appello, reiterando il difetto di giurisdizione, la nullità della citazione, la prescrizione dell’azione, l’inerenza delle spese e, in subordine, l’erronea quantificazione del danno per il concorso causale degli uffici regionali di controllo. La Procura Generale ha chiesto il rigetto del gravame.

La Motivazione della Corte

La Sezione d’appello accoglie il gravame in via dirimente sul motivo relativo alla prescrizione, assorbendo ogni ulteriore questione. Il Collegio dà continuità al proprio indirizzo formatosi su analoghe controversie riguardanti la rendicontazione delle spese dei gruppi consiliari sardi nel medesimo periodo, richiamando la sent. n. 2/2024 e la giurisprudenza ivi citata, in consonanza con l’orientamento di altre Sezioni d’appello (Sez. II App. n. 144/2023; Sez. III App. n. 307/2023).

Il quadro normativo e amministrativo consentiva di rendere oggettivamente conoscibile l’illecito sin dalla presentazione del rendiconto annuale. Il rendiconto e la relazione illustrativa dell’impiego delle somme conducevano a una chiara percezione dell’utilizzo dei fondi; eventuali irregolarità avrebbero dovuto essere oggetto di controlli successivi da parte dell’amministrazione, non effettuati. Non può quindi indebitamente procrastinarsi il dies a quo.

Quanto all’occultamento doloso, la Sezione osserva che la condotta intenzionale di dissimulazione è idonea a procrastinare ulteriormente il termine, ma richiede uno sforzo probatorio a carico dell’attore pubblico. Nella specie il requirente aveva contestato tale occultamento, ma la sentenza impugnata lo ha espressamente escluso, pervenendo erroneamente ai medesimi effetti attraverso una nozione di conoscibilità oggettiva coincidente con la conoscenza in concreto.

Anche a voler ritenere rientrante d’ufficio nel thema decidendum la sussistenza di tale connotato, in assenza di gravame incidentale, la Procura non ha introdotto argomentazioni atte a individuare specifiche condotte dissimulative, limitandosi a riproporre il tema dell’inidoneità del rendiconto. Le sentenze penali richiamate ravvisano al più una disordinata produzione documentale e un negligente abbandono della documentazione, senza profilarne la finalità di nascondere il danno. La definitiva condanna per alcuni episodi di peculato resta irrilevante in sede contabile, non essendo provata l’intenzionale dissimulazione: il peculato non è intrinsecamente connotato da immutatio veri o da condotta fraudolenta e non comporta de plano l’applicazione del più agevole regime prescrizionale. La sentenza è quindi riformata e la domanda risarcitoria rigettata, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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