Aliquota di rendimento e personale in quiescenza della Polizia di Stato (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 562 del 12.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. art. 54, comma 1, d.P.R. 1092/1973, che prevede l’aliquota di rendimento del 44% per la quota retributiva della pensione, ha come destinatario esclusivo il personale militare e non si applica al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile. Solo con la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) il legislatore ha esteso tale disciplina in favore del personale delle Forze di polizia a ordinamento civile. Gli effetti della novella si producono anche in favore dei soggetti già collocati in quiescenza in data antecedente alla sua entrata in vigore, ma con decorrenza limitata ai ratei di pensione maturati dal 1° gennaio 2022. Non sussiste un principio costituzionale che imponga la piena omogeneità di regolazione tra dipendenti civili e militari della pubblica amministrazione.
Il Fatto
I ricorrenti, titolari di trattamento pensionistico in qualità di ex appartenenti alla Polizia di Stato, hanno chiesto la rideterminazione della pensione con attribuzione dei benefici previsti dall’art. 54, comma 1, d.P.R. 1092/1973, ossia la rideterminazione della quota retributiva con aliquota di rendimento al 44%, oltre rivalutazione e interessi. Essi assumono di avere maturato al 31 dicembre 1995 un’anzianità contributiva inferiore a quindici anni e contestano l’aliquota dello 0,23722% applicata dall’INPS, invocando la decorrenza dal 1° gennaio 2022 in applicazione della legge finanziaria 2021.
L’INPS, costituitosi, ha richiamato la giurisprudenza consolidata e ha dedotto di avere provveduto alla riliquidazione dei trattamenti e ai relativi arretrati, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere e, in subordine, l’accertamento della prescrizione quinquennale dei ratei e del divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione. In udienza è emerso il mancato pagamento per due ricorrenti.
La Motivazione della Corte
La Corte individua l’oggetto del giudizio nell’applicabilità dell’art. 54 d.P.R. 1092 del 1973 al personale in quiescenza della Polizia di Stato, qualificato come corpo di polizia ad ordinamento civile. Richiama il proprio orientamento maggioritario, secondo cui la disciplina in parola ha come destinatario esclusivo il personale militare, con esclusione della parte di pensione liquidata secondo il sistema retributivo per il personale civile.
Il collegio conferma tale indirizzo alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n. 33 del 2023, che ha escluso l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4, legge 15 dicembre 1990, n. 395, nella parte in cui non estende al personale della Polizia penitenziaria i criteri di calcolo previsti dall’art. 54. La Consulta ha ribadito la facoltà del legislatore di razionalizzare i sistemi previdenziali e l’insussistenza di un principio di piena omogeneità tra dipendenti civili e militari.
La Corte rileva che solo con la legge 30 dicembre 2021, n. 234 la problematica è divenuta oggetto di una specifica disposizione, che ha esteso al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile la disciplina dell’art. 54. Su questo punto richiama la Sezione II – Giurisdizionale Centrale di Appello – sentenza 41/2022, che ha affrontato l’applicabilità della norma ai soggetti collocati in quiescenza prima dell’entrata in vigore della novella.
La Corte ritiene corretto che gli effetti della novella si producano anche in favore dei soggetti già in quiescenza, pur con effetto limitato ai ratei maturati dal 1° gennaio 2022. L’INPS ha dato corretta applicazione alle disposizioni per tre ricorrenti, con documentazione idonea, sicché per essi va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Per gli altri due, pur avendo l’Istituto dichiarato la volontà adempitiva, non risultano versate in atti le prove dell’effettiva riliquidazione, ancora in corso: il ricorso va pertanto accolto.
Sulle somme spettanti la Corte riconosce il diritto agli interessi legali e, nei limiti dell’eventuale maggior importo, alla rivalutazione monetaria a norma dell’art. 167, comma 3, c.g.c., come integrato dall’art. 21 delle norme di attuazione. Resta impregiudicata la verifica dell’effettiva liquidazione. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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