TEFA, tardivo riversamento e discarico dell’agente contabile comunale (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 83 del 23.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il comune che provvede in via diretta alla riscossione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente (c.d. TEFA) opera quale agente contabile della provincia impositrice, che resta titolare del tributo. Il tardivo riversamento alla provincia non preclude il discarico dell’agente contabile quando non emergono ammanchi nella gestione e i versamenti risultano superiori al dovuto, sì da assorbire anche gli interessi legali maturati per il ritardo. Le irregolarità nella compilazione del conto e nel rispetto delle tempistiche integrano comunque una gestione irregolare, ma non giustificano l’addebito se la maggiore somma riversata eccede gli oneri maturati. Restano impregiudicate le valutazioni della Procura regionale sui profili di responsabilità di chi, per l’amministrazione comunale, era tenuto a operare, con il limite dell’art. 1, co. 1-bis, l. n. 20/1994.

Il Fatto

Il giudizio di conto ha ad oggetto la gestione, per l’esercizio 2015, del TEFA dovuto dagli utenti alla provincia di Lucca, riscosso in via diretta dal comune unitamente alla TARSU/TARI. Il conto giudiziale, sottoscritto dalla responsabile dei servizi finanziari comunali, esponeva incassi per 53.842,34 € e nessun riversamento all’ente impositore.

La relazione di irregolarità n. 420/2022 escludeva il discarico, non essendo verificabile la corretta determinazione dell’importo per carenze documentali, per il riversamento dubbio e di importo non coincidente, oltre che tardivo. La Sezione, con ordinanza n. 32/2023, restituiva gli atti al relatore per approfondire la documentazione trasmessa dal comune. Con la seconda relazione n. 1/2025 il magistrato istruttore ha deferito il conto, chiedendo di dichiararne l’irregolarità senza addebiti a carico dell’agente.

La Motivazione della Corte

La disciplina applicabile è l’art. 19, co. 5, d.lgs. n. 504/1992: il tributo è liquidato e iscritto a ruolo dai comuni contestualmente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, con l’osservanza delle relative norme. Da ciò la Sezione deduce che il comune, quando riscuote direttamente e contestualmente alla TARSU/TARI, assume la qualità di agente contabile della provincia, unico titolare del tributo.

L’istruttoria ha accertato che il comune ha correttamente determinato la quota di spettanza. Dal riscosso complessivo di 1.399.899,06 € a titolo TARSU/TEFA è stata scorporata la quota TEFA di 53.842,27 €, pari al 4% della TARI. Nella base di calcolo sono state decurtate le somme non effettivamente riscosse e quelle estranee ai tributi considerati.

I riversamenti alla provincia, pur tardivi, sono stati operati in data 16.10.2017 per 40.000,00 € e in data 27.12.2018 per 14.460,00 €, oltre il termine regolamentare. L’importo complessivo di 54.460,00 € supera di 779,26 € il dovuto di 53.680,74 €, ottenuto sottraendo dall’incasso la commissione di spettanza comunale dello 0,30%, pari a 161,53 €.

La Sezione rileva irregolarità nella complessiva gestione del riversamento, sia nella compilazione del modello di conto sia nel rispetto delle tempistiche, con oneri maturati a carico del comune quantificati in 198,25 € a titolo di interessi. Tali irregolarità non ostano però al discarico: non emergono ammanchi e la maggior somma riversata assorbe gli interessi legali maturati.

La Corte fa salve le valutazioni della Procura regionale sull’eventuale responsabilità di chi era tenuto a operare per l’amministrazione comunale in correlazione agli oneri derivanti dal tardivo riversamento, tenuto conto dell’art. 1, co. 1-bis, l. n. 20/1994. La novità delle questioni giustifica la compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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