Pensione privilegiata per disturbo post traumatico da stress del soccorritore (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 3 del 02.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini del riconoscimento della pensione privilegiata, le infermità si considerano dipendenti da fatti di servizio quando questi ne siano stati causa ovvero concausa efficiente e determinante, dovendosi intendere per determinante il fatto che da solo condizioni l’avverarsi dell’evento come antecedente essenziale, senza il quale l’effetto sarebbe stato diverso o sarebbe mancato del tutto. Il parere negativo del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio non è vincolante per il giudice contabile, il quale può disporre consulenza tecnica d’ufficio e pervenire a diversa valutazione del nesso eziologico. Le psico-nevrosi di media entità sono ascritte alla sesta categoria della Tabella A allegata alla legge n. 915/1978, come adeguata dal d.P.R. n. 834/1981, non alla seconda o terza. La sospensione condizionale degli accertamenti per aggravamento posteriori non opera nel processo pensionistico contabile, stante il richiamo all’art. 21 delle norme di attuazione del codice di giustizia contabile.
Il Fatto
Il ricorrente, Sottocapo di Prima Classe della Marina Militare, aveva partecipato nel dicembre 2014 a un’operazione di soccorso nei pressi di un traghetto in fiamme alla deriva nel Canale d’Otranto, rimanendo in acqua per ore e salvando uno solo dei due naufraghi, e per tale condotta era stato insignito di medaglia d’argento al valor di Marina. Dopo l’evento aveva iniziato a manifestare disturbi del sonno, agitazione psicomotoria e depressione con spunti psicotici, con diagnosi di disturbo post traumatico da stress. Nel 2020, giudicato permanentemente non idoneo al servizio militare, era transitato nei ruoli civili del Ministero della Difesa.
Nel 2022 il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio aveva escluso la dipendenza dell’infermità da fatti di servizio, e l’INPS, con provvedimento del novembre 2022, aveva respinto la domanda di pensione privilegiata. Il ricorrente ha adito la Corte dei conti chiedendo l’accertamento incidentale del nesso causale e il riconoscimento del trattamento di privilegio, con ascrizione alla seconda o, in subordine, terza categoria.
La Motivazione della Corte
La questione centrale riguarda l’accertamento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità. Il giudice richiama l’art. 64, comma 3, del d.P.R. n. 1092/1973, secondo cui le infermità si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne siano stati causa ovvero concausa efficiente e determinante. Il fattore determinante è quello che da solo condiziona l’evento come antecedente essenziale, senza il quale l’effetto sarebbe stato diverso o sarebbe mancato del tutto.
L’INPS aveva sostenuto la vincolatività del parere negativo del Comitato di Verifica, qualificandolo come valutazione tecnica medico-legale obbligatoria. La Corte non ha accolto questa impostazione: ha disposto con ordinanza n. 26/2024 consulenza alla Commissione Medico Legale presso la Sezione, che ha accertato la ricorrenza del nesso eziologico, ritenendo che l’evento traumatico del soccorso possa aver determinato un insulto psichico idoneo a produrre l’infermità.
Il giudice ha giudicato il parere della CML correttamente motivato sul piano logico-scientifico, attendibile ed esaustivo, avvalorato dalla visita diretta e dal riscontro documentale. Quanto all’ascrivibilità, ha ritenuto prevalente l’apprezzamento del medico che aveva avuto in cura il ricorrente dal 2016 al 2020 rispetto a quello formulato all’esito di una sola visita. Le psico-nevrosi di media entità rientrano nella sesta categoria della Tabella A, non nella seconda o terza.
La Corte ha inoltre escluso che l’attuale transito nei ruoli civili e la permanenza in servizio ostino al riconoscimento del diritto, richiamando l’art. 139 del d.P.R. n. 1092/1973 e la pronuncia delle Sezioni Riunite n. 42/2017. Ha rigettato l’eccezione di prescrizione quinquennale, decorrendo il diritto dal transito del 19 ottobre 2020, e ha accolto parzialmente il ricorso, riconoscendo la pensione privilegiata di sesta categoria a vita con gli arretrati, maggiorati di interessi e rivalutazione secondo la regola dell’assorbimento. Le spese sono state compensate.
Nota della Redazione
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