Revisione prezzi appalto possibile solo in corso di esecuzione del contratto (TAR Campania n. 1192 del 25.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La revisione dei prezzi negli appalti pubblici, anche quando il titolo contrattuale richiami l’art. 106, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 50 del 2016, opera esclusivamente in corso di esecuzione del contratto e non dopo la sua definitiva scadenza. Il generico rinvio contrattuale all’art. 106 del d.lgs. n. 50 del 2016 non integra una clausola di revisione con criteri chiari, precisi e inequivocabili, con conseguente inapplicabilità dell’art. 106, comma 1, lett. a). La modifica del corrispettivo presuppone un confronto tra stazione appaltante e appaltatore in costanza di rapporto, funzionale alla verifica della reale necessità dell’adeguamento e del concreto beneficio derivante per la prestazione.

Il Fatto

La società ricorrente, aggiudicataria di una procedura aperta per l’affidamento del servizio di refezione scolastica bandita sotto il vigore del d.lgs. n. 50 del 2016, stipulava il contratto il 7 febbraio 2019. Nel corso del rapporto il prezzo unitario del pasto era già stato adeguato con atto aggiuntivo del 15 febbraio 2022, per i maggiori oneri connessi all’emergenza pandemica, e il contratto era stato più volte prorogato fino al 16 giugno 2023.

Con istanza del 17 novembre 2023 la società chiedeva il riconoscimento dell’aumento ISTAT dei prezzi al consumo per le annualità 2021 e 2022, quantificato in una somma complessiva provvista di relazione tecnica. A seguito di un primo ricorso avverso l’inerzia dell’amministrazione e della sentenza di accoglimento n. 1309 del 19 giugno 2024, il Comune respingeva l’istanza con provvedimento del 5 luglio 2024, rilevando che il contratto era ormai scaduto. Avverso tale diniego la società propone ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale afferma in via preliminare la sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a., trattandosi di pretesa afferente all’esercizio del potere discrezionale dell’ente, con riferimento sia all’an sia al quantum della revisione.

Sul merito, il Collegio richiama Cons. Stato, Sez. IV, n. 9426 del 2022, per distinguere l’ambito della lettera a) da quello della lettera c) dell’art. 106, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016: solo la prima attiene alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, mentre la seconda riguarda le modifiche dell’oggetto del contratto correlate alle varianti in corso d’opera.

Nel caso concreto, l’art. 6 del contratto e l’art. 42 del capitolato d’appalto si limitano a richiamare genericamente l’art. 106, senza fissare criteri di rideterminazione del corrispettivo. Manca quindi una clausola di revisione chiara, precisa e inequivocabile, con conseguente inapplicabilità della lettera a). Il rinvio contrattuale, secondo la comune volontà delle parti, va piuttosto riferito alla lettera c).

È tuttavia lo stesso art. 106, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016, in coerenza con l’art. 72 della direttiva 2014/24/UE, a limitare le modifiche ai contratti in corso di esecuzione. Poiché il contratto era definitivamente scaduto il 16 giugno 2023 e l’istanza è del novembre 2023, la richiesta è tardiva: essa è volta ad adeguare un corrispettivo già due volte adeguato, quando il rapporto aveva esaurito i suoi effetti.

Il Collegio sottolinea la mancanza di automaticità dell’adeguamento, che imponeva un confronto in costanza di rapporto. La revisione prezzi tutela l’originario equilibrio contrattuale e mira ad assicurare la continuità del rapporto, evitando il peggioramento qualitativo della prestazione; ne segue che essa deve avvenire in corso di esecuzione, per consentire all’amministrazione i necessari controlli. Il ricorso è infondato e viene respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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