Riliquidazione pensione militare, aliquota 2,44% e prescrizione quinquennale (Corte dei Conti Sez. II App. n. 37 del 25.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con un’anzianità superiore a venti anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità inferiore a quindici anni, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati a tale data, con applicazione dell’aliquota del 2,44% per ogni anno utile. Il diritto alla riliquidazione non è però sottratto alla prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici, che decorre dal giorno in cui il provvedimento di liquidazione è portato a conoscenza dell’interessato. La novità dell’orientamento nomofilattico, intervenuto dopo la sentenza impugnata, giustifica la compensazione integrale delle spese.
Il Fatto
Un ex appartenente al Corpo della Guardia di Finanza, cessato dal servizio il 20/12/2011 con un’anzianità contributiva utile di anni 27, mesi 0 e giorni 14, di cui anni 7, mesi 10 e giorni 15 alla data del 31/12/1995, agiva in giudizio per ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico con applicazione dell’aliquota di rendimento del 44% prevista dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973. Essendo soggetto al sistema di calcolo c.d. misto, rivendicava il coefficiente annuo del 2,445%.
La Sezione giurisdizionale regionale per l’Emilia-Romagna, con sentenza n. 6/2021, rigettava il ricorso sulla scorta della sentenza delle Sezioni riunite n. 1/2021/QM, che aveva escluso l’applicabilità dell’aliquota del 44% ai militari con anzianità inferiore a quindici anni al 31/12/1995. Il pensionato proponeva appello, richiamando la successiva sentenza delle Sezioni riunite n. 12/2021/QM.
La Motivazione della Corte
La Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello individua la questione nella modalità di computo della quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto in favore di un militare cessato dal servizio con oltre venti anni di anzianità utile e con anzianità inferiore ai quindici anni al 31 dicembre 1995.
Il Collegio aderisce all’orientamento nomofilattico espresso dalle Sezioni riunite n. 12/2021/QM, secondo cui la quota retributiva va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell’aliquota del 2,44% per ogni anno utile. Poiché la sentenza impugnata si era conformata alla precedente pronuncia n. 1/2021/QM, all’epoca l’unica disponibile, il primo giudice aveva escluso l’applicabilità del coefficiente ai militari con anzianità inferiore ai quindici anni.
Richiamato il canone della sinteticità, elevato a principio generale dagli artt. 5 e 39 c.g.c., la Corte fa rinvio al percorso argomentativo della decisione nomofilattica e riconosce il diritto dell’appellante alla riliquidazione della pensione con l’aliquota di rendimento annuo pari al 2,44% sulla quota da calcolare col sistema retributivo per ciascuno degli anni maturati fino al 31 dicembre 1995, a decorrere dal collocamento in quiescenza.
L’accoglimento parziale impone di esaminare l’eccezione di prescrizione, ritualmente sollevata dall’INPS in primo grado e ivi assorbita. La Corte la ritiene fondata applicando l’art. 2 del r.d.l. n. 295/1939, come sostituito dall’art. 2 della legge n. 428/1985, e l’art. 143, comma 5, del d.P.R. n. 1092/1973: il termine quinquennale decorre dal giorno in cui il provvedimento di liquidazione è portato a conoscenza dell’interessato.
Essendo il provvedimento di liquidazione trasmesso con nota del 19/3/2012, da tale data è iniziato a decorrere il termine, interrotto solo con l’istanza amministrativa del 28/4/2020. È pertanto dichiarato prescritto il diritto alle spettanze anteriori al 27/4/2015. L’INPS è condannato a ricalcolare la pensione e a pagare le competenze arretrate non prescritte, incrementate ai sensi dell’art. 167, comma 3, c.g.c. della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria. Le spese sono compensate per entrambi i gradi ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., in ragione della novità dell’orientamento e dell’accoglimento solo parziale.
Nota della Redazione
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