Equo indennizzo e aggravamento: difetto di giurisdizione della Corte dei conti (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 443 del 14.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice contabile difetta di giurisdizione sull’accertamento della dipendenza di un’infermità da causa di servizio, o del suo aggravamento, quando la pretesa sostanziale è fatta valere al solo fine del riconoscimento dell’equo indennizzo e non della pensione privilegiata. La giurisdizione si determina in base all’oggetto della domanda secondo il criterio del petitum sostanziale e della causa petendi, individuando la posizione soggettiva dedotta in giudizio. L’equo indennizzo, prestazione indennitaria di natura non previdenziale, esula dalla giurisdizione della Corte dei conti e resta attratta alla giurisdizione amministrativa, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. i), c.p.a.
Il Fatto
Il ricorrente, appuntato scelto della Guardia di Finanza, chiede il riconoscimento dell’aggravamento di un’infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio, unitamente al relativo equo indennizzo. Il beneficio era stato negato con provvedimento del 02.07.2024, con cui l’Amministrazione ha comunicato il verbale di valutazione medico-legale che escludeva i requisiti per il riconoscimento dell’aggravamento ai fini del miglior inquadramento tabellare.
Il ricorrente impugna quel diniego davanti alla Corte dei conti, deducendo violazioni procedurali ed eccesso di potere, e chiede una consulenza tecnica d’ufficio. L’Amministrazione eccepisce in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione, rilevando che le istanze sono dirette al solo riconoscimento dell’equo indennizzo, senza alcuna richiesta di pensione privilegiata.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto l’eccezione pregiudiziale, ricordando che la giurisdizione si determina secondo l’art. 386 c.p.c. in base all’oggetto della domanda e al criterio del petitum sostanziale, ossia alla reale natura della controversia, individuata in funzione della concreta statuizione richiesta e della causa petendi.
Su questa base, la giurisdizione del giudice contabile sull’accertamento della dipendenza di una patologia da causa di servizio sussiste solo se la verifica richiesta è funzionale al riconoscimento di un beneficio pensionistico a carico dello Stato. Il principio vale anche quando l’accertamento concerne l’aggravamento di una patologia preesistente, purché la verifica sia finalizzata al conseguimento, anche futuro, di un trattamento pensionistico.
Nel caso concreto, però, la pretesa sostanziale del ricorrente attiene all’accertamento delle patologie al solo fine dell’equo indennizzo, come risulta dall’istanza amministrativa, dal provvedimento di diniego impugnato e dal ricorso stesso. Manca ogni prospettazione dell’interesse all’accertamento in vista di un trattamento pensionistico di privilegio.
La Corte richiama sul punto le Sezioni riunite n. 12/2023/QM, che hanno ritenuto ammissibile il ricorso, in assenza di domanda amministrativa di pensione, solo quando si domandi il positivo accertamento della dipendenza da causa di servizio in funzione del futuro trattamento pensionistico, ritualmente prospettato nel mezzo introduttivo quale bene della vita ambito. Tale prospettazione, nel caso di specie, non è avvenuta.
Né rileva la precisazione contenuta nella memoria del ricorrente, perché tardiva e perché configura una mutatio libelli non ammessa, volta ad ampliare la pretesa a seguito delle eccezioni della controparte. La Corte ricorda che l’equo indennizzo è prestazione indennitaria di natura non previdenziale e che la materia esula dalla giurisdizione contabile, restando attratta alla giurisdizione amministrativa, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità e dalla giurisprudenza contabile richiamate. Ne deriva il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, con compensazione delle spese stante la natura di mero rito della pronuncia.
Nota della Redazione
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