Rivalutazione contributiva amianto e prova del rischio ultracentennale (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 592 del 17.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico avente ad oggetto la rivalutazione contributiva per esposizione qualificata all’amianto, il requisito sanitario può essere accertato in via presuntiva secondo il canone del “più probabile che non”, sulla base di un parere tecnico congruamente motivato e dell’ampio utilizzo delle fibre nelle lavorazioni di epoca risalente. Il riconoscimento del beneficio non è impedito dalla decadenza ex art. 47, comma 5, d.lgs. n. 269/2003 per i lavoratori già collocati in pensione all’entrata in vigore della disciplina. L’eccezione di prescrizione quinquennale ex art. 2948 cod. civ. va respinta se formulata in modo generico, senza individuare gli elementi costitutivi della pretesa estintiva.
Il Fatto
La ricorrente, coniuge superstite di un ex dipendente di una società di gestione idrica in servizio dal 2.9.1963 al 28.2.1979, ha impugnato il provvedimento con cui l’INAIL ha annullato la precedente attestazione di esposizione ultradecennale alle fibre di amianto del dante causa, riducendo il periodo riconosciuto e revocando il beneficio contributivo richiesto nel 2005.
Dopo la costituzione dell’INPS, che ha eccepito l’infondatezza della domanda per carenza di prova e, in subordine, la prescrizione quinquennale, il giudice ha disposto più accertamenti peritali, culminati nel parere trasmesso nel giugno 2024. Esaurita l’istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il contenzioso verte sull’accertamento delle condizioni per il riconoscimento del beneficio previsto dall’art. 13, comma 8, l. n. 257/1992 e successive modifiche. Il requisito sanitario è stato accertato mediante apposito parere medico-legale, richiesto dal giudice in relazione alle mansioni concretamente svolte dal dante causa.
L’organo peritale ha ritenuto di non poter escludere la pregressa sussistenza di un’esposizione qualificata ad amianto aerodisperso per i dipendenti che avessero svolto la mansione di operatore idraulico, altrimenti denominato guardiano. È emerso che, nel periodo considerato, l’amianto era ampiamente utilizzato per la realizzazione delle condotte di adduzione di acqua potabile e per lo stoccaggio in appositi cassoni.
Le esposizioni più rilevanti si verificavano nelle operazioni di sostituzione di porzioni di tubazione in buca, con taglio a misura mediante seghe circolari: la polvere generata esponeva direttamente chi procedeva al taglio e indirettamente chi si trovava nei pressi. Fino all’ingresso della disciplina di cui al d.lgs. n. 277 del 1991, tali operazioni erano eseguite di prassi senza particolari precauzioni.
Il giudice ha reputato le valutazioni peritali pienamente condivisibili, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da congrua motivazione, nonché basate su un attento esame della documentazione. Nessun elemento idoneo a confutare l’iter logico-giuridico del perito è stato desunto dalle difese dell’INPS.
In applicazione del canone del “più probabile che non”, il giudice ha ritenuto sussistenti sufficienti elementi comprovanti, con ragionevole grado di verosimiglianza, l’esposizione qualificata all’amianto. È stata respinta l’eccezione di decadenza, poiché la normativa consente di escludere da essa i lavoratori che, all’entrata in vigore del d.l. n. 269/2003, erano già in pensione o avevano maturato il diritto al trattamento. È stata altresì respinta l’eccezione di prescrizione per genericità e indeterminatezza. Il ricorso è stato quindi accolto, con rideterminazione del trattamento pensionistico e condanna dell’INPS agli arretrati dalla domanda amministrativa.
Nota della Redazione
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