Riscatto laurea dipendenti regionali contratto 2 secondo criteri statali (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 41 del 22.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il riscatto del corso di laurea è istituto funzionale a determinare l’anzianità contributiva, l’assegno pensionistico e il trattamento di fine rapporto, e rientra pertanto a pieno titolo nella materia del trattamento di quiescenza. Ne segue che il rinvio alla normativa statale operato dall’art. 10 della l.r. Sicilia n. 21/1986 è operante anche in materia di riscatto. Per i dipendenti regionali inquadrati nel c.d. contratto 2, assunti dopo l’entrata in vigore della legge regionale n. 21 del 1986, non si applica il combinato disposto dell’art. 77 della l.r. n. 41/1985 e dell’art. 9 della l.r. n. 73/1979, bensì il criterio del comma 5 quater dell’art. 2 del d.lgs. n. 184/1997. L’equiparazione dei trattamenti a tutto il personale regionale non è invocabile de jure condito e richiede un intervento legislativo ad hoc, non una mera circolare amministrativa.

Il Fatto

Due dipendenti regionali, funzionari direttivi inquadrati nel c.d. contratto 2, chiedevano il riscatto degli anni del corso di laurea ai fini pensionistici. Essi invocavano il calcolo del contributo secondo la disciplina regionale più favorevole, ossia il combinato disposto dell’art. 77 della l.r. n. 41/1985 e dell’art. 9 della l.r. n. 73/1979, e non secondo i criteri statali che l’amministrazione aveva applicato con propri decreti.

Esperite le istanze in via amministrativa e ricevuto il calcolo del contributo in misura cd. agevolata, gli interessati accettavano, per evitare l’archiviazione delle pratiche. Con successivi decreti veniva poi comunicata la determinazione del contributo in base al comma 5 quater dell’art. 2 del d.lgs. n. 184/1997. Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso, escludendo l’acquiescenza e ritenendo applicabile la normativa regionale di favore anche ai dipendenti del contratto 2. Il Fondo Pensioni Sicilia proponeva appello.

La Motivazione della Corte

La Sezione d’appello respinge anzitutto l’eccezione di inammissibilità della domanda di annullamento dei decreti, formulata dagli appellati in memoria. Tale domanda è logicamente inclusa nella più ampia richiesta di modifica dei decreti avanzata in primo grado: la modifica ne implica l’annullamento e la riformulazione, e manca dunque una domanda nuova lesiva del contraddittorio e del doppio grado.

Quanto al primo motivo, relativo alla dedotta tardività del ricorso per intervenuta acquiescenza, la Corte conferma la valutazione di tempestività del giudice di prime cure. Le note con cui fu comunicato l’importo del contributo cd. agevolato non contenevano alcuna specificazione né indicazione sul metodo di calcolo, e gli interessati avevano dovuto accettarle per non vanificare l’attività già compiuta. La contezza effettiva della normativa e dei criteri di computo fu acquisita solo con i decreti opposti.

Coglie invece nel segno il secondo ordine di censure. Il giudice di prime cure aveva ritenuto che il riscatto della laurea non costituisse prestazione previdenziale né si identificasse con il trattamento di quiescenza. La Corte dissente: il riscatto è funzionale a determinare l’anzianità contributiva, l’assegno pensionistico e il TFS/TFR, e rientra perciò nella materia del trattamento di quiescenza. Tale considerazione, che radica la giurisdizione contabile, trova conferma nell’orientamento delle Sezioni Unite n. 22745 del 2021 e n. 11849 del 2016.

Ne discende che, per il personale inquadrato nel contratto 2, non si applicano i criteri regionali di favore, bensì quelli del comma 5 quater dell’art. 2 del d.lgs. n. 184/1997, in virtù del rinvio alla normativa statale effettuato dall’art. 10 della l.r. n. 21/1986. La finalità di armonizzazione persegue il contenimento della spesa pensionistica, in coerenza con gli artt. 81, 97, comma 1, e 119 Cost. Il richiamo a precedenti di segno opposto non è pertinente, riferendosi a dipendenti del contratto 1.

L’equiparazione dei trattamenti, osserva la Corte, non può essere introdotta con una mera circolare amministrativa, che si porrebbe praeter legem, ma richiede un intervento legislativo ad hoc: la pendenza di un disegno di legge regionale conferma che essa è invocabile solo de jure condendo. Respinta la domanda subordinata di annullamento dei decreti, non essendo la giurisdizione pensionistica sul rapporto ma sull’atto, l’appello è accolto e la sentenza riformata. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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