Consegnatari di beni immobili degli enti locali esclusi dal conto giudiziale (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 208 del 21.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni immobili di un ente locale non è agente contabile e non è tenuto alla resa del conto giudiziale dinanzi alla Corte dei conti. La categoria dei consegnatari obbligati al conto giudiziale si individua sulla base della disciplina di contabilità dello Stato, applicabile anche agli enti locali per l’art. 93 del T.U.E.L. Il debito di custodia presuppone gestioni tipicamente di cassa o di magazzino, con esistenze iniziali e rimanenze finali, e un obbligo restitutorio di beni o materie mobili, risultando incompatibile con la gestione di beni immobili. Nei confronti del consegnatario per debito di vigilanza, qualificabile come agente amministrativo, il giudizio di conto è improcedibile per mancanza dell’oggetto.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda un agente che ha reso il conto quale consegnatario dei beni mobili e immobili di un Comune per l’esercizio 2020. Il Magistrato relatore ha chiesto la fissazione dell’udienza di discussione, rilevando che l’atto presentato elenca la generalità dei beni iscritti in inventario, per i quali il consegnatario non avrebbe un debito di custodia ma un mero obbligo di vigilanza.
Da qui la questione preliminare: se il conto giudiziale possa essere riconosciuto tale e se il giudizio debba essere dichiarato improcedibile. La Procura regionale ha depositato le conclusioni il 13.06.2025, concordando con la relazione e chiedendo l’improcedibilità e la restituzione degli atti all’Amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il thema decidendum concerne la perimetrazione della categoria degli agenti contabili consegnatari di beni tenuti alla resa del conto giudiziale e l’inclusione o meno tra essi dei consegnatari di beni immobili. Il punto di partenza è l’art. 178 del r.d. n. 827/1924, che ricomprende tra gli agenti contabili, tra gli altri, i consegnatari di generi, oggetti e materie appartenenti allo Stato.
Il medesimo regolamento prevede che gli oggetti mobili siano dati in consegna ad agenti responsabili mediante inventario e che i consegnatari dei beni mobili siano sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, con obbligo di rendere il conto giudiziale. Il riferimento normativo è costantemente ai beni mobili: l’art. 194 richiama mancanze o diminuzioni di denaro o di cose mobili. Il d.p.r. n. 254/2002, all’art. 6, comma 1, distingue i consegnatari per debito di custodia, agenti contabili, dai consegnatari per debito di vigilanza, agenti amministrativi: soltanto i primi sono obbligati alla resa del conto giudiziale.
La Corte richiama l’arresto della seconda Sezione d’Appello n. 963 dell’11 dicembre 2017, che afferma l’applicabilità del d.p.r. n. 254/2002 anche ai consegnatari degli enti locali e individua lo spartiacque tra le due figure. L’art. 93 del T.U.E.L. sancisce l’obbligo di resa del conto giudiziale per il tesoriere e per ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, senza precisare se si tratti di beni mobili o immobili.
L’interpretazione sistematica della disposizione non può prescindere dalla perimetrazione discendente dalla contabilità dello Stato. Le divergenze lessicali tra il testo unico degli enti locali e la normativa statale non autorizzano nozioni distinte, come conferma l’uniformità della disciplina del giudizio di conto nel d.lgs. n. 174/2016. La figura del consegnatario si caratterizza per un debito di materie, generi o oggetti esclusivamente mobili, afferente a gestioni di cassa o magazzino, con esistenze iniziali e rimanenze finali. Il concetto di debito di custodia presuppone la presa in carico e lo scarico dei beni ed è incompatibile con la gestione di beni immobili.
Nel caso concreto il conto contiene una generale elencazione dei beni iscritti in inventario, tra i quali non sono univocamente individuabili beni mobili riferibili a una gestione di magazzino, per i quali possa configurarsi un debito di custodia. Il convenuto è pertanto qualificabile come semplice agente amministrativo e, come tale, non soggetto all’obbligo di resa del conto giudiziale. Il giudizio è dichiarato improcedibile per mancanza dell’oggetto; nulla per le spese, stante la pronuncia in rito e l’assenza di costituzione.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.