Mansioni superiori e base pensionabile: valorizzazione nella sola quota B (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 419 del 22.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il trattamento economico corrisposto per lo svolgimento di mansioni superiori non ha natura stipendiale né retributiva ai sensi dell’art. 43 d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, data la sua provvisorietà. Ne consegue che l’emolumento, per la parte in esubero rispetto alla retribuzione della qualifica di appartenenza, non entra nella base pensionabile secondo la regola generale, ma è valorizzabile solo nei limiti e con i criteri dell’art. 13, lett. b), d.lgs. n. 503 del 1992, quindi nella sola quota B del trattamento. Gli eredi del dipendente pubblico sono legittimati ad agire iure successionis per i diritti di carattere economico già entrati nel patrimonio del dante causa. La domanda di restituzione dei contributi previdenziali versati in eccesso appartiene invece alla giurisdizione del giudice ordinario del rapporto di lavoro, essendo strutturalmente connessa alla fase di costanza del rapporto.
Il Fatto
Due eredi legittime di un dipendente pubblico in quiescenza, già inquadrato nella categoria C3 presso un’amministrazione statale, agiscono nei confronti dell’INPS per ottenere la rideterminazione del trattamento pensionistico. Il dante causa, dal 2007 e poi dal 2008 fino al collocamento in quiescenza, aveva svolto di fatto le mansioni di dirigente di seconda fascia. Un giudice del lavoro, con sentenza n. 112/2016, aveva accertato il diritto alle differenze retributive per lo svolgimento delle funzioni superiori, e l’amministrazione di appartenenza aveva dato esecuzione al giudicato.
Le ricorrenti chiedono che le somme riconosciute dal giudice del lavoro vengano valorizzate sull’intero trattamento pensionistico, per la quota A e per la quota B, con condanna dell’INPS alla differenza delle rate non adeguate. In subordine, domandano la restituzione della differenza tra i contributi versati come dirigente di seconda fascia e quelli versati come funzionario di categoria C3. L’INPS eccepisce la carenza di legittimazione delle eredi, l’infondatezza nel merito, la prescrizione quinquennale dei ratei e il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione.
La Motivazione della Corte
La Corte disattende anzitutto l’eccezione di inammissibilità per difetto di interesse. Richiamando la giurisprudenza contabile (Cdc, sez. III app., 15.12.2017, n. 582), il giudice riconosce che gli eredi del dipendente pubblico sono legittimati a far valere iure successionis i diritti di carattere economico già entrati nel patrimonio del dante causa, azionabili anche in via autonoma quale avente causa del titolare della posizione giuridica controversa.
In via pregiudiziale, la Corte dichiara il difetto di giurisdizione sulla domanda subordinata di restituzione dei contributi previdenziali. Il versamento contributivo è strutturalmente connesso alla fase di costanza del rapporto di lavoro, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario. L’assunto è confermato dal fatto che le trattenute sono avvenute in esito a una sentenza del giudice del rapporto di lavoro e operano in funzione del livello di retribuzione corrisposto, non della qualifica formale. La causa potrà essere riassunta nei termini perentori di cui all’art. 17, comma 2, c.g.c.
Nel merito, il primo motivo è rigettato. Secondo la prevalente giurisprudenza contabile, la retribuzione per mansioni superiori non ha natura stipendiale ai sensi dell’art. 43 d.P.R. n. 1092/1973: per la parte in esubero rispetto alla retribuzione della qualifica di appartenenza non può essere ricompresa nella base pensionabile, se non nei limiti dell’art. 13, lett. b), d.lgs. n. 503/1992, cioè nella sola quota B. La Corte richiama sul punto Cdc, sez. III app., 25.2.2019, n. 48 e sez. I app., 17.1.2020, n. 14.
A tale criterio si è attenuto l’INPS, che ha proceduto alla riliquidazione definitiva con provvedimento del 2022, dopo la comunicazione dei dati di aggiornamento dell’ultimo miglio, e al correlato pagamento nel luglio 2022. La tesi delle ricorrenti è infondata anche in fatto, perché la perizia di parte si fonda sul solo provvedimento del 2017, ormai sostituito da quello del 2022, che non risulta impugnato. Il ricorso è quindi rigettato nel resto, con condanna delle ricorrenti, in solido, alle competenze legali in favore dell’INPS.
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Nota della Redazione
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