Mancato riversamento imposta di soggiorno: giurisdizione tributaria non contabile (Corte dei Conti Sez. II App. n. 100 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La riscossione dell’imposta di soggiorno disciplinata dall’art. 4, comma 1-ter, d.lgs. n. 23/2011, come introdotto dall’art. 180, comma 3, decreto-legge n. 34/2020, è attuata dal gestore della struttura ricettiva quale responsabile d’imposta e non quale agente contabile. L’obbligazione di versamento al Comune posta a carico del gestore ha natura esclusivamente tributaria e prescinde dall’avvenuto incasso del tributo dal cliente, sicché non può configurarsi in capo all’albergatore un rapporto di servizio con l’Ente impositore. Ne consegue il difetto di giurisdizione del giudice contabile in favore del giudice tributario per le controversie relative all’omesso o parziale riversamento dell’imposta di soggiorno.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti per l’Emilia-Romagna aveva chiesto la condanna, per dolo e in via solidale, di una società di gestione di una struttura ricettiva e del suo amministratore unico al pagamento di circa diecimila euro in favore del Comune di Cervia. La pretesa derivava dal mancato riversamento all’Ente dell’intera somma riscossa dai clienti a titolo di imposta di soggiorno nei mesi da maggio a settembre 2021, avendo la società versato solo una parte dell’importo, successivamente a un avviso di accertamento. La Sezione giurisdizionale regionale, dichiarata la contumacia dei convenuti, aveva affermato la sussistenza della giurisdizione contabile e accolto la domanda, condannando i soggetti al pagamento della somma.
La Motivazione della Corte
La Corte d’appello ha esaminato preliminarmente l’eccezione di difetto di giurisdizione contabile, sollevata dall’appellante anche sulla base dell’ordinanza n. 1527/2026 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione. Il Collegio ha ritenuto l’eccezione fondata, richiamando la propria precedente sentenza n. 51/2026, resa su una questione analoga. Le Sezioni Unite hanno infatti affermato che, a seguito della novella che ha individuato il gestore quale responsabile del pagamento dell’imposta, l’obbligo di versamento ha natura esclusivamente tributaria e determina il venir meno della qualifica di agente contabile in capo all’albergatore, con conseguente attrazione delle liti nella sfera del giudice tributario.
La Suprema Corte ha precisato che il legislatore ha posto a carico dell’albergatore un’obbligazione che prescinde totalmente dall’avvenuto versamento dell’imposta da parte del cliente, sterilizzando il dato del maneggio di denaro pubblico e del connesso obbligo di conto. Tale circostanza ha comportato il mutamento del titolo in base al quale il soggetto risponde verso l’Ente impositore, configurandosi una responsabilità solidale per l’intera imposta dovuta dal cliente. La Corte ha quindi escluso che possa permanere la qualifica di agente contabile e l’obbligo di resa del conto. Ha inoltre chiarito che nessun rilievo dirimente può essere assegnato ai regolamenti comunali che demandano all’albergatore adempimenti funzionali, essendo già stato precisato che le controversie relative alle sanzioni per omesso versamento appartengono alla giurisdizione tributaria.
Il Collegio ha anche disatteso la tesi della Procura generale, secondo cui in capo all’albergatore potrebbero coesistere le qualità di responsabile d’imposta e di agente contabile, rilevando che la pronuncia delle Sezioni Unite ha escluso tale possibilità. Nell’accogliere l’appello, la Corte ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario, assorbendo ogni altra questione. In considerazione dell’oscillazione giurisprudenziale manifestatasi alla data della pronuncia gravata, ha disposto la compensazione delle spese per entrambi i gradi di giudizio ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.