Revoca ex nunc misura prevenzione non elide decadenza contributi agricoli (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 127 del 22.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revoca della misura di prevenzione definitiva, disposta ai sensi dell’art. 7 della legge n. 1423/1956 per sopravvenuta cessazione della pericolosità sociale, ha efficacia ex nunc e non rimuove, in assenza della riabilitazione prevista dall’art. 15 della legge n. 327/1988, la preclusione all’accesso a contributi e finanziamenti pubblici. Il rapporto tra ente erogatore e percettore del contributo integra un rapporto di servizio, con conseguente giurisdizione della Corte dei conti sul danno erariale. La falsa dichiarazione di disponibilità giuridica dei terreni, non surrogabile da una relazione di mero fatto con il fondo, integra la dichiarazione eccessiva intenzionale e comporta la decadenza integrale dai benefici, con obbligo di restituzione.
Il Fatto
La Procura regionale ha esercitato l’azione di responsabilità amministrativa nei confronti di un imprenditore agricolo per l’importo di euro 39.075,76, da risarcire all’organismo pagatore regionale, oltre accessori e spese. L’azione muove dalla segnalazione della Guardia di Finanza in ordine all’indebita percezione di contributi comunitari nel settore agricolo per le annualità dal 2007 al 2010, a valere sui fondi FEAGA e FEARS.
Secondo l’accusa, il convenuto avrebbe dichiarato falsamente il possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa antimafia e avrebbe inserito nelle domande di pagamento terreni dei quali non aveva la giuridica disponibilità, supportando la dichiarazione con contratti di affitto falsi. Il convenuto non si è costituito ritualmente in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente richiamato il fermo orientamento della Corte Suprema secondo cui tra la pubblica amministrazione che eroga un contributo e il privato che lo riceve si instaura un rapporto di servizio, con conseguente responsabilità del percettore dinanzi alla Corte dei conti. La contumacia del convenuto è stata dichiarata poiché la comparsa non è stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 90 c.g.c., ma trasmessa presso la Procura regionale.
Nel merito, la Corte ha rilevato che il convenuto era destinatario di una misura di prevenzione definitiva, con conseguente preclusione ope legis all’accesso a qualsiasi erogazione pubblica a sostegno dell’attività imprenditoriale, ai sensi dell’art. 10, primo comma, lett. f), della legge n. 575/1965, vigente ratione temporis e poi trasfuso nell’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011. La revoca della misura, intervenuta per sopravvenuta cessazione della pericolosità sociale, non è idonea a rimuovere gli effetti pregiudizievoli, operando solo ex nunc: in assenza della riabilitazione, il legislatore non ha introdotto alcuno strumento diverso idoneo a superare la preclusione.
La responsabilità è stata confermata anche quanto alla dichiarata disponibilità giuridica dei terreni, in violazione della disciplina eurounitaria applicabile. L’organo investigativo ha accertato che alcune particelle erano di proprietà di terzi e che un contratto di affitto recava firme disconosciute dai coeredi. La Corte ha richiamato l’art. 30 del Regolamento CE n. 73/2009 e l’art. 53 del Regolamento CE n. 796/2004, sostituito dall’art. 60 del Regolamento CE n. 1122/2009, che sanzionano con la perdita integrale del sostegno la dichiarazione eccessiva intenzionale.
Il Collegio ha escluso che la disponibilità materiale dei terreni possa surrogare l’idoneo titolo giuridico di conduzione, richiamando costante giurisprudenza contabile. La condotta è stata ritenuta dolosa, stante la piena consapevolezza delle condizioni ostative, con richiamo all’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000 in materia di autocertificazione. La domanda è stata quindi integralmente accolta.
Nota della Redazione
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